Tribunale di Forlì – Concordato minore proposto dal socio-fideiussore di una S.a.s.: già intervenuta liberazione dai debiti sociali come estinti a seguito dell'esdebitazione di quella società già interessata ad un accordo ex L. 3/2012.

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Data di riferimento: 
03/03/2023

Tribunale Ordinario di Forlì, Sez. Civ. - Proced. Concorsuali, 03 marzo 2023 (data della pronuncia) – Giud. Delegato Barbara Vacca.

Concordato minore – Proposizione da parte del socio-finanziatore di una S.a.s. – Corretta esclusione dal passivo dei debiti sociali –  Fondamento - Accordo omologato di composizione della crisi  - Procedura cui la società aveva fatto ricorso nella vigenza della L. 3/2012 – Completa esecuzione e intervenuta esdebitazione  della stessa – Conseguente liberazione anche del socio illimitatamente responsabile.

Deve considerarsi corretta la proposta di concordato minore formulata da un soggetto, socio illimitatamente responsabile di una S.a.s, laddove abbia incluso nel passivo  i debiti per i quali ha rilasciato garanzia reale, con ipoteca iscritta sui propri beni, mentre ha escluso i debiti derivanti dalla sua qualità di socio-fideiussore di quella società., in quanto già estinti, ratione temporis, a seguito del prodursi degli effetti esdebitatori conseguenti all’avvenuta esecuzione di un accordo di sovraindebitamento della società, ai sensi dell’art. 7, comma 2 ter, della L. 3/2012, disposizione che prevede appunto che un tale accordo produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di quella, principio ora, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi  trasfuso nell'art, 79, comma 4, C.C.I. Né il fatto che quel socio risultasse anche fideiussore della società comporta che lo stesso risulti ancora responsabile a tale titolo nei confronti dei creditori sociali ai sensi dell'art. 11, n. 3. della L. 3/2012 in quanto tale norma che postula che i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori (nonché i coobbligati e gli obbligati in via di regresso), si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29123.pdf

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29128.pdf

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29137.pd

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza