Tribunale di Tivoli – Accordi di ristrutturazione e applicazione del c.d. cram-down: il ritardo dell'Erario nel riscontrare la proposta di transazione può non risultare decisivo. Rileva invece la mancata conformità della proposta alla situazione di fatto.

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Data di riferimento: 
04/04/2023

Tribunale di Tivoli, Ufficio proc. concorsuali, 04 aprile 2023 (data della pronuncia) – Pres. Francesco Lupia, Rel. Beatrice Ruperto, Giud. Anna Multari.

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Proposta di transazione fiscale – Amministrazione finanziaria - Mancato riscontro entro i 90 giorni dal deposito – Circostanza decisiva ai fine dell'omologazione forzata – Esclusione – Valutazione della situazione rimessa al tribunale - Ritardo dovuto alla necessità di ottenere ulteriori informazioni o documentazione – Considerazione della risposta come tempestiva.

Accordi di ristrutturazione - Cram-down fiscale – Mancanza di conformità della proposta rispetto alla situazione esistente – Circostanza che ne esclude l'applicabilità – Fondamento -  Tribunale – Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria – Riscontro non effettuabile.

Nel procedimento di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, a fronte della richiesta della società debitrice di applicazione ex art. 63, comma 2 bis, C.C del c.d. cram-down fiscale, non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che la motivata comunicazione di dissenso da parte dell’Agenzia delle Entrate alla proposta della stessa debitrice di transazione fiscale sia intervenuta oltre il termine di 90 giorni dal deposito della proposta, come previsto dal comma 2, ultima parte, di detto articolo, ciò in quanto l’inutile decorso di tale termine consente unicamente al Tribunale la potestà, in presenza dei necessari presupposti previsti da quella normativa, di eventualmente omologare “forzosamente” l’accordo. Parimenti occorre tener conto che tale comunicazione di rigetto della proposta deve considerarsi tempestiva qualora intervenga a seguito di una richiesta di  informazioni e chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, dal momento che quell'Ufficio ha  dovuto chiaramente attendere che le venisse fornito dalla proponente quanto richiesto prima di poterne riscontrare l'istanza transattiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Anche al fine di poter eventualmente procedere all'omologazione forzata dell'accordo di ristrutturazione, il tribunale è comunque chiamato a verificare la conformità della proposta alla situazione di fatto esistente in quanto la presenza di criticità in tal senso impedisce al Tribunale di procedere alla necessaria valutazione della convenienza della proposta stessa rispetto all’alternativa liquidatoria, non potendo, in ottica prudenziale, comprimere i diritti del creditore pubblico a fronte di un dissenso concretamente motivato, peraltro in una situazione caratterizzata dall’esiguità della soddisfazione erariale in entrambe le alternative. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-tivoli-4-aprile-2023-pres-lupia-est-ruperto

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 maggio 2019, n. 12064 https://www.unijuris.it/node/4704].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza