Tribunale di Terni – Soggetto fallito in estensione ai sensi dell'art. 147 L.F. che ha pagato in misura non irrisoria i suoi creditori, anche se non tutti, e che ha fatto richiesta di esdebitazione dopo il 15/7/2022: normativa applicabile.

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Data di riferimento: 
06/04/2023

Tribunale Ordinario di Terni, Ufficio proc. concorsuali, 06 aprile 2023 (data della pronuncia) – Pres. Alessandro Nastri, Rev. Claudia Tordo Caprioli, giud. Francesca Grotteria.

Fallimenti regolati dal R.D. n. 267/1942 – Ricorsi per l'esdebitazione proposti da soggetto già fallito a partire dal 15/7/2022 – Normativa fallimentare – Applicabilità – Fondamento.

Beneficio dell'esdebitazione – Riconoscibilità anche a favore del socio fallito in estensione – Motivo sottostante.

Beneficio dell'esdebitazione – Riconoscibilità anche al fallito che non ha pagato tutti i creditori – Soddisfazione in misura non irrisoria almeno di alcuni – Presupposto necessario.

La nuova disciplina dettata dagli artt. 278 ss. CCII non si applica ai ricorsi per esdebitazione presentati a partire dal  15/07/2022 in relazione a fallimenti regolati dal R.D. n. 267/1942;  avvalorano tale ricostruzione sia il fatto che detti articoli fanno espresso riferimento ai “crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata” e nuovamente alla liquidazione giudiziale nel precisare che “con l’esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza” ad essa connesse, sia  il fatto che in passato il Legislatore (cfr. art. 19, co. 1, del d.lgs. n. 169/2007) abbia espressamente previsto la retroattività dell’esdebitazione ai fallimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve ritenere  possono essere ammesse al beneficio dell’esdebitazione anche le persone fisiche che sono fallite ai sensi dell’art. 147 L.F. in qualità di soci illimitatamente responsabili di società di persone, atteso che la disposizione di cui all’art. 142 L.F., nel fare riferimento al “fallito persona fisica”, non opera alcuna distinzione tra gli imprenditori individuali dichiarati falliti e coloro che vengono dichiarati falliti a seguito del fallimento di una società e in quanto soci della stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La disposizione di cui all'art. 142, secondo comma, L.F. non presuppone che, affinché l'esdebitazione possa essere riconosciuta, tutti i creditori concorsuali (anche chirografari) devono aver conseguito una pur minima soddisfazione percentuale del loro credito, ma, nell’ottica di un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, la condizione contemplata da detto articolo deve ritenersi realizzata quando con il ricavato della liquidazione dell’attivo sia stata pagata una parte significativa e non irrisoria dei debiti esistenti, globalmente intesi, e quindi anche quando  talune categorie di creditori (come i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-terni-6-aprile-2023-pres-nastri-est-tordo-caprioli

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29199.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr, in senso contrario in questa rivista: Tribunale di Verona, 02 dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6697secondo cui l’ultrattività prevista dall’art. 390, co. 2, CCII può essere riferita solo all’aspetto procedimentale dell’esdebitazione, ma non anche alla disciplina concernente i suoi presupposti di diritto sostanziale, tesi che il Tribunale di Terni ha dichiarato non potersi condividere; con riferimento alla terza massima, cfr: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 agosto 2016 n. 16620 https://www.unijuris.it/node/3101].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: