Tribunale di Pescara – Accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012: inammissibilità di una proposta che non preveda un qualche grado di soddisfazione dei creditori chirografari.

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Data di riferimento: 
05/07/2022

Tribunale Ordinario di Pescara, Sez. Civile – Ufficio Fallimenti e procedure minori, 05 luglio 2022 (data della pronuncia) – Giudice designato Domenica Capezzera.

Sovraindebitamento – Accordi di composizione del crisi – Creditori chirografari – Mancata previsione di un qualche grado di soddisfazione – Inammissibilità – Fondamento.

Deve considerarsi inammissibile una proposta di accordo con i creditori ex L. 3/2012 che non preveda alcuna percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari a nulla rilevando che l'alternativa liquidatoria non consentirebbe nemmeno il pagamento integrale dei creditori privilegiati; ciò in quanto la funzione economica di quell'istituto come prevista dall'art. 8, primo comma, di detta legge (“ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri”) non può prescindere dal trattamento diversificato che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al deposito del ricorso e nel rispetto delle cause di prelazione come previsto per l'analogo istituto del concordato preventivo la cui funzione economica è rappresentata dalla “gestione della crisi con il soddisfacimento di tutti i crediti in un lasso di tempo ragionevolmente breve”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29285.pdf

[in tema di funzione economica del concordato preventivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione,Sezioni Unite, 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: