Tribunale di Genova – Composizione negoziata della crisi: verifiche che il tribunale deve svolgere a fronte di una richiesta dell'imprenditore di autorizzazione a contrarre finanziamenti che risultino prededucibili.
Tribunale di Genova, Sez. VII civ., 09 giugno 2023 (data della pronuncia) – Giudice Andrea Balba.
Composizione negoziata – Imprenditore - Finanziamenti prededucibili – Istanza di autorizzazione a contrarli – Valutazione del tribunale – Contenuti.
In sede di composizione negoziata della crisi, la richiesta dell'imprenditore di autorizzazione a contrarre, ai sensi dell'art. 22 C.C.I., finanziamenti che risultino prededucibili ai sensi dell'art. 6 C.C.I. impone al tribunale di verificare:1) la funzionalità degli stessi alla continuità d'impresa, 2) alla miglior soddisfazione dei creditori, 3) la probabilità di successo del superamento della crisi di impresa alla luce della modalità indicata/prescelta dell’imprenditore con particolare riferimento alla sostenibilità dell’ulteriore finanza richiesta [nello specifico il Tribunale ha sottolineato che si era ipotizzata da parte dell'imprenditore (trattavasi di richiesta di società di calcio che necessitava di quei finanziamenti per potersi iscrivere al campionato di serie B) l'intenzione di procedere alla conclusione di accordi con i creditori ex art. 57 C.C.I., ragion per cui il suo intervento, in conseguenza del riconoscimento della prededucibilità del finanziamento, imponeva la più attenta ed approfondita valutazione della domanda nell’interesse dei creditori; per questa ragione ha ritenuto di procedere alla nomina di un ausiliario come espressamente previsto dall'art. 22, secondo comma, C.C.I. cui ha affidato il compito di esprimere, entro 10 giorni stante l'urgenza del caso, il proprio motivato parere sul quesito: “vista la documentazione agli atti del fascicolo, richiesta, ove ritenuta necessaria, ogni informazione e/o documentazione alla ricorrente ed all’esperto nominato in sede di composizione negoziata, dica se il piano di risanamento prospettato dall’impresa abbia probabilità di successo in vista del superamento della crisi di impresa con particolare riferimento alla sostenibilità dell’ulteriore finanziamento richiesto”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-genova-9-giugno-2023-est-balba
[cfr. in questa rivista : Tribunale di Bergamo, 05 luglio 2022 https://www.unijuris.it/node/6390].