Tribunale di Rimini – Apertura della liquidazione controllata: possibilità che il tribunale escluda, come da richiesta del debitore, alcuni beni strumentali alla sua attività, dalla liquidazione.

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Data di riferimento: 
13/07/2023

Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, 13 luglio 2023 - Pres. Francesca Miconi, Rel. Silvia Rossi. Giud. Maria Carla Corvetta.

Liquidazione Controllata – Apertura - Beni strumentali all’esercizio dell’attività del debitore – Istanza di esclusione dalla liquidazione – Accoglibilità – Presupposti.

In sede di istanza di apertura della liquidazione controllata, come richiesta da un professionista sovraindebitato (nella specie, architetto), può trovare accoglimento, in ragione delle necessità dallo stesso rappresentate nel ricorso, come riscontrate dal Gestore della Crisi nella propria relazione, la domanda del debitore di non includere, specie se di modesto valore, nella procedura i beni strumentali all’esercizio della sua attività; ciò ai sensi dell'art. 270, comma 2, lettera e), prima parte, C.C.I. che prevede che il tribunale ordini la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione “salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29501.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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