Tribunale di Bologna – Liquidazione controllata ed eventuale ricorso alla continuazione dell'attività e/o all'affitto provvisorio dell'azienda del sovraindebitato: valutazioni da compiersi da parte del liquidatore e presupposti necessari.

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Data di riferimento: 
30/05/2023

Tribunale di Bologna , Sez. IV civ. e procedure concorsuali, 30 maggio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Michele Guernelli, Rel. Maurizio Atzori, Giud. Antonella Rimondini.

Liquidazione controllata – Affitto d’azienda e/o esercizio provvisorio – Ammissibilità – Autorizzazione - Presupposto necessario.

Liquidazione controllata – Affitto d’azienda e/o esercizio provvisorio – Valutazioni da compiersi da parte del liquidatore.

Alla luce del richiamo ad opera dell'art. 272, comma 2. C.C.I., in quanto compatibile, del disposto dell'art. 213, commi 3 e 4, C.C.I. ed in particolare del quarto comma che, con riferimento al programma di liquidazione giudiziale, prevede che indichi “gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco”, si deve ritenere che, anche nella liquidazione controllata, risulti possibile che venga autorizzato dal giudice il ricorso agli strumenti dell’affitto d’azienda e/o dell’esercizio provvisorio dell’attività quando il liquidatore, con valutazioni analitiche e prudenti, al pari del curatore nella procedura maggiore, evidenzi nel programma di liquidazione la funzionalità di tali opzioni a realizzare un surplus per i creditori rispetto alla liquidazione del patrimonio staticamente considerata; ciò in quanto anche la liquidazione controllata, al pari della giudiziale, non ha soltanto un obiettivo esdebitatorio, ma rappresenta anche e soprattutto una chance di recupero, almeno parziale, per i creditori incappati nell'insolvenza del sovraindebitato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nella procedura di liquidazione controllata il liquidatore, figura centrale nella liquidazione controllata, dovrà al fine dell'eventuale ricorso alla prosecuzione dell'attività e/o all'eventuale affitto temporaneo dell'azienda in attesa della vendita, valutare il rapporto costi-benefici o, ancora meglio, il rapporto opportunità-rischi derivanti dall'utilizzo di strumenti di gestione dinamica, tenendo conto anche della necessità di completare la liquidazione, ai sensi dell'art. 272, terzo comma, C.C.I., in un lasso di tempo ragionevole. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-30-maggio-2023-pres-guernelli-est-atzori

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