Tribunale di Cosenza – Rapporti tra concordato preventivo omologato rimasto inadempiuto e liquidazione giudiziale alla luce del nuovo codice della crisi e in particolare del disposto dell'art. 119, comma 7, C.C.I.

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Data di riferimento: 
05/07/2023

Tribunale di Cosenza, Ufficio fallimenti, 05 luglio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rosangela Viteritti, Rel. Mariarosaria Savaglio, Giud. Francesca Familiari.

Concordato preventivo omologato ante o post 15/7/2022 – Fase esecutiva - Obbligazioni assunte – Inadempimento non di scarsa importanza – Apertura della liquidazione giudiziale – Art. 119, comma 7, C.C.I. - Applicabilità – Precedente risoluzione del concordato - Presupposto necessario – Debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato – Non necessità del verificarsi di tale condizione – Possibile apertura della liquidazione giudiziale.

Concordato preventivo omologato “dormiente” – Inattività protrattasi da lungo tempo in assenza del ricorso alla risoluzione – Liquidazione giudiziale – Sopravvenire di nuovi debiti  e/o inadempimento dei debiti anteriori come falcidiati – Possibile apertura – Stato da riconoscersi come di insolvenza.

Con riferimento alla disciplina introdotta dal nuovo codice della crisi in tema di rapporti tra concordato preventivo omologato e liquidazione giudiziale, stante che l' art.119, comma 7, C.C.I. ha introdotto una vera è propria condizione di procedibilità, regolando i rapporti fra detti istituti e statuendo che il tribunale possa dichiarare aperta la liquidazione giudiziale “solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo” e stante che gli artt. 389 e 390 C.C.I. hanno accentuato in maniera netta l'autonomia funzionale tra fallimento e liquidazione giudiziale, si deve ritenere che, non solo in caso di concordato omologato ai sensi della nuova disciplina ma anche in presenza di  un concordato omologato in vigenza della precedente, non sia possibile, salvo che ricorra quell'eccezione, aprire la liquidazione giudiziale senza la previa risoluzione della procedura minore, a nulla rilevando che, nel caso non disciplinato dalla nuova normativa, siano solo i creditori concordatari ad essere legittimati a richiederla e non anche il commissario giudiziale o il PM come previsto dalla nuova disciplina. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Per evitare che il disposto dell'art. 119, comma 7, C.C.I. possa comportare l'impossibilità di porre rimedio, consolidandoli, al problema rappresentato dai  c.d. concordati “dormienti”, vale a dire da lungo tempo inattivi, e per i quali siano decorsi i termini per la richiesta di risoluzione, quella norma va interpretata estensivamente, nel senso che, a fronte della mancata risoluzione del concordato, la liquidazione giudiziale può essere aperta, oltre che per i nuovi debiti sorti post omologa, ogni qual volta l’insolvenza venga a determinarsi non sui debiti come attestati prima dell’omologa, ma sulla rideterminazione del debito così come da concordato omologato. Nel caso di concordato omologato liquidatorio, come nel caso di specie, l’insolvenza potrà, infatti, determinarsi qualora la operazioni di liquidazione non riescano a soddisfare neanche il debito falcidiato di cui al concordato omologato, in quanto debito comunque da considerarsi determinatosi successivamente “al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29607.pdf

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-cosenza-5-luglio-2023-pres-viteritti-est-savaglio

[in tema di disciplina ante 15/7/2022, vale a dire di inadempimento di concordato preventivo omologato e di possibile apertura del fallimento “omisso medio” verificatisi anteriormente a tale data, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 14 febbraio 2022, n. 4696 https://www.unijuris.it/node/6058; con riferimento, sempre relativamente alla disciplina previgente, alle due ipotesi possibili di istanza di fallimento che sia proposta ad omologazione del concordato avvenuta, e quindi in fase esecutiva , ma rispettivamente prima del decorso dell'anno previsto dall'art, 186 L.F. per richiederne la risoluzione e dopo trascorso quel termine, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 ottobre 2018 n. 26002 https://www.unijuris.it/node/4485 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. – 1, 22 giugno 2020, n. 12085 https://www.unijuris.it/node/5271https://www.unijuris.it/node/5271].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza