Tribunale di Genova – Istanza del P.M. di liquidazione giudiziale di una supersocietà di fatto di cui avrebbe fatto parte una società dichiarata fallita: disciplina applicabile e presupposti necessari per riconoscerne l'esistenza.

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Data di riferimento: 
30/06/2023

Tribunale di Genova, Sez. VII civ., Ufficio Fallimentare, 30 giugno 2023 (data della pronuncia) – Pres. Roberto Braccialini, Rel. Chiara Monteleone, Giud. Cristina Tabacchi.

Avvenuta dichiarazione di fallimento di una società – P.M. - Supposta appartenenza ad una super società di fatto – Intervenuta entrata in vigore del codice della crisi – Istanza di liquidazione giudiziale di quella – Disciplina applicabile – Fondamento.

Liquidazione giudiziale di supersocietà di fatto – Presupposti per riconoscerne l'esistenza.

La domanda da parte del P.M. di apertura di una procedura concorsuale, intervenuta dopo l'entrata in vigore del codice della crisi nei confronti di una supersocietà di fatto di cui la società dichiarata fallita nella vigenza della legge fallimentare avrebbe fatto parte, si deve considerare presentata ai sensi dell'art. 38 C.C.I., e non dell'art. 147 L.F., non potendo essere intesa quale domanda di estensione di un fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di supersocietà di fatto costituiscono presupposti affinché si possa riscontrare l'esistenza di un legame societario: 1) l'esercizio in comune di un'attività economica, con un vincolo di collaborazione tra i soci individuabile, nell'affectio societatis, finalizzato al conseguimento di risultati patrimoniali comuni; 2) l'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) strumentale al conseguimento dello scopo sociale; 3) l'effettiva partecipazione dei soci ai profitti e alle perdite; 4) l'assunzione ed esteriorizzazione del vincolo sociale anche nei confronti dei terzi; 5) un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci e non un agire contro il loro interesse (il fatto che le singole società perseguano invece l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, viene considerata prova contraria all'esistenza di un tale tipo di legame). [nello specifico il Tribunale ha ritenuto mancante la prova dell'esistenza di una s.s.d.f. in particolare in ragione del fatto che i soci (ditte individuali e società di capitali) che ne avrebbero fatto parte si erano sostanzialmente succeduti uno all'altro; avevano perseguito l'interesse delle persone fisiche che ne avevano il controllo come rappresentate di fatto dagli stessi soggetti; risultava evidente la ricorrenza di una finalità di intervento riconducibile all'affectio familiaris come prevalente rispetto all'affectio societatis; in definitiva ha rilevato che le società  erano state controllate dalla stessa persona e ciascuna, essendo gravata da ingenti debiti, era servita a dar vita, grazie al trasferimento di proprie risorse, alle altre, senza trarne profitto comune ma solo allo scopo di proseguirne l'attività lavorativa, e quindi  risultava provata l'esistenza di un uso strumentale della società poi condotta al fallimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-genova-30-giugno-2023-pres-braccialini-est-monteleone

[in tema di presupposti richiesti per potersi ritenere sussistente una supersocietà di fatto e per poterla dichiarare fallita, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 1095 del 21 gennaio 2016 https://www.unijuris.it/node/2770; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 giugno 2016 n. 12120 https://www.unijuris.it/node/2945 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 giugno 2022, n. 20552 https://www.unijuris.it/node/6395; in tema viceversa di possibile ricorrenza di una holding di fatto: Cassazione civile, sez. I , 18 novembre 2010, n. 23344 https://www.unijuris.it/node/1108].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Vedi anche, negli articoli della legge fallimentare: