Corte d'Appello di Salerno – In sede di reclamo avverso il decreto di rigetto dell'apertura della liquidazione giudiziale, la Corte d'Appello, al fine dell'esame dei requisiti oggettivi, deve tener conto anche dei fatti sopravvenuti.

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Data di riferimento: 
05/09/2023

Corte d'Appello di Salerno, Sez. I civ., 05 settembre 2023 - Pres. Ornella Crespi, Cons. Rel. Maria Elena Del Forno, Cons. Aldo Gubitosi.

Istanza di liquidazione giudiziale – Rigetto da parte del tribunale – Reclamo alla Corte d'Appello – Natura devolutiva - Esame dei requisiti oggettivi – Necessaria considerazione anche dei fatti sopravvenuti.

Per giurisprudenza costante formatasi sotto il vigore dell’art. 22 L.F., ora sostanzialmente riprodotto dall’art. 50 C.C.I., il reclamo avverso il decreto di rigetto di apertura della liquidazione giudiziale non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla Corte d'Appello il riesame completo della "res iudicanda", senza che l'ambito della sua cognizione sia limitato alla valutazione della fondatezza delle ragioni fatte valere dalla parte reclamante. L’effetto pienamente devolutivo di tale tipologia di reclamo comporta altresì che le circostanze di fatto sopravvenute alla pronuncia impugnata, idonee a sovvertire l’esito del primo giudizio, possano essere valutate dalla Corte di Appello ai fini della decisione [nello specifico la Corte distrettuale, investita del reclamo avverso il provvedimento di diniego dell’apertura della liquidazione giudiziale, ha ritenuto che la valutazione che doveva svolgere in tema di sussistenza del requisito oggettivo per l'apertura di quella procedura non potesse prescindere dal tener conto del fatto che la società interessata, appena qualche giorno prima della pronuncia del decreto impugnato, era stata messa in liquidazione, come da iscrizione nel Registro delle Imprese successiva alla pronuncia impugnata, e ciò in quanto i criteri per la valutazione dello stato di insolvenza di una società in liquidazione risultavano ben diversi  da quelli di una società operativa, come adottati dal Tribunale].

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29698/CrisiImpresa?Liquidazione-giudiziale%2C-reclamo-ex-art.-50-CCI-e-adesione-alla-rottamazione-dei-debiti-tributari

[con riferimento alla valutazione che il tribunale doveva in sede fallimentare volgere per decidere dell'applicabilità nei confronti di una società in liquidazione dell'art. 5 L.F. (ora art. 2, primo comma, lettera b), C.C.I.), cfr. in questa rivista:Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2016 n. 25167 https://www.unijuris.it/node/3746; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 dicembre 2020, n. 28193 https://www.unijuris.it/node/5448 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - Sottos. 1, 05 novembre 2020, n. 24660https://www.unijuris.it/node/5469].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza