Tribunale di Lecce – Liquidazione controllata e insussistenza della facoltà per il liquidatore di derelizione di componenti dell'attivo e di omissione della formalità di trascrizione della sentenza.

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Data di riferimento: 
30/11/2023

Trib. Lecce, 30 novembre 2023, Pres. Est. Pasca

Liquidazione controllata - Facoltà di derelizione di componenti dell'attivo e di omissione della formalità di trascrizione della sentenza - Insussistenza.

Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, nel regolare la procedura di liquidazione controllata, non attribuisce al Tribunale e, prima ancora al Liquidatore, la facoltà di omettere la formalità della trascrizione della sentenza di apertura della procedura liquidatoria su determinati beni immobili del debitore ovvero di escluderli dall’acquisizione all’attivo, atteso che ai sensi del comma 2 lett. g) dell’art. 270 CCII il Giudice, quanto vi sono beni immobili, “ordina” la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, precisandosi, al successivo comma 4, che gli adempimenti di cui alla lettera g) poc’anzi richiamata “sono eseguiti a cura del liquidatore”. Deve ritenersi, pertanto, che il Legislatore non abbia inteso attribuire – nella fase di apertura della procedura – al Liquidatore o al Tribunale la facoltà di non acquisire all’attivo i beni immobili sulla base di una valutazione di non convenienza della liquidazione di tali beni, essendo tale conclusione supportata non solo dal chiaro tenore letterale del richiamato art.270 CCII, ma anche dalla circostanza che anche nella successiva fase di redazione dell’inventario e di formazione del programma di liquidazione l’art. 272 comma 2 CCII richiami i soli commi 3 e 4 dell’art. 213 in materia di liquidazione giudiziale e non anche il comma 2 dell’art. 213, ove si dispone che il Liquidatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. Deve ritenersi ancora che – quantomeno in relazione alla fase di apertura della procedura – l’esclusione della facoltà di non trascrivere la sentenza di liquidazione controllata su beni immobili del debitore e, quindi, di non acquisirli all’attivo risulti coerente e non certo priva di giustificazione, ove solo si consideri che non vi è ancora contraddittorio con i creditori e che, ovviamente, non esiste un Comitato dei creditori che possa valutare gli interessi degli stessi e formulare opposizioni, possibili solo nella successiva fase disciplinata dall’art.273 cpc.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lecce-30-novembre-2023-pres-est-pasca

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza