Tribunale di Napoli – Composizione negoziata: riproponibilità dell'istanza di conferma a modifica delle misure protettive e cautelari e presupposti perché venga accolta.

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Data di riferimento: 
27/11/2023

Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 27 novembre 2023 – Giudice designato Livia De Gennaro.  

Composizione negoziata della crisi d’impresa – Misure protettive e cautelari –  Istanza di conferma o modifica – Riproponibilità – Modalità.

Composizione negoziata della crisi d’impresa – Misure protettive e cautelari –  Istanza di - conferma o modifica - Presupposti perché venga accolta.

In tema di composizione negoziata della crisi, nonostante la formulazione criptica del terzo comma dell’art. 19, comma 3, ultima parte, C.C.I. come previsto per il caso in cui l'imprenditore che aveva formulato istanza ex art. 18, comma 1, di riconoscimento di misure protettive formuli tardivamente il ricorso per la conferma delle stesse, e quindi non, come prescritto, entro il giorno successivo alla pubblicazione di quell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, oppure per quello in cui il tribunale non provveda a fissare entro dieci giorni dal deposito del ricorso l'udienza, casi che determinano  l'inefficacia delle misure protettive, si deve ritenere che il tribunale, ciò nonostante, a fronte della riproposizione da parte del ricorrente della domanda di conferma o modifica delle misure protettive, possa comunque pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti per la concessione delle stesse con efficacia ex nunc, sia perché non è tecnicamente possibile depositare una nuova istanza presso la CCIAA in quanto il file iniziale non consente di integrare e/o modificare le voci già barrate con l'istanza iniziale, sia perché un’eventuale declaratoria di improcedibilità del ricorso perché il ricorrente avrebbe dovuto ripercorrere il percorso volto al loro riconoscimento sin dalla prima delle fasi, quella amministrativa che precede quella giudiziale, non sarebbe conforme al principio di economia processuale, e, oltre che tradursi in un ingiustificato effetto eccessivamente pregiudizievole per il debitore/imprenditore, non risponderebbe alla ratio sottesa alla composizione negoziata che, per volontà del legislatore, deve essere caratterizzata da un percorso celere in quanto funzionale al risanamento dell’azienda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di composizione negoziata della crisi d’impresa le misure protettive possono essere confermate qualora, anche alla luce di quanto evidenziato dall'esperto all'udienza fissata, il Tribunale reputi, in base alle motivate dichiarazioni del predetto, l'esistenza di una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento, valutando altresì le misure come funzionali ad  assicurare tale risultato; ciò in quanto ad essere incompatibile non è tanto lo stato di liquidazione societaria in sé ma l’assenza di una concreta prospettiva di risanamento, intesa come riequilibrio finanziario e patrimoniale che consenta all'impresa di restare sul mercato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30479/CrisiImpresa?Riproposizione-della-domanda-di-misure-protettive-e-cautelari-in-caso-di-ritardato-deposito-del-ricorso

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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