Corte di Giustizia Tributaria di Udine – Assoggettabilità all'imposta in misura fissa del decreto di esdebitazione in caso di registrazione volontaria.

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Data di riferimento: 
29/11/2024

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine, Sez. 3, 29 novembre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Andrea Zuliani, Rel. Federica Romano, Giud. Mario Savino.

Fallimento – Chiusura – Decreto di esdebitazione – Registrazione volontaria – Applicabilità dell'imposta in misura fissa – Fondamento.

Il decreto di esdebitazione, che consegue alla chiusura del fallimento, come del resto avviene per l’omologazione dei concordati, ove gli effetti che si producono a seguito di un procedimento ben più complesso e strutturato rispetto al procedimento di esdebitazione sono analoghi (mutamento della situazione patrimoniale del debitore, con sostituzione dei debiti preesistenti con quelli risultanti dalla proposta di concordato), va assoggettato all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8 Tariffa, Parte I, lett. g), del T.U. dell’Imposta di Registro (D.P.R. n. 131/1986), trattandosi di provvedimento che chiude con effetti analoghi un procedimento di volontaria giurisdizione, ciò seppure la nozione di “controversie civili” fatta propria dal T.U. Registro risulti abbastanza ampia da comprendere anche questo tipo di procedimenti, come si comprende dalla lettura dell’art. 8 della Tariffa, Parte I, ove sono elencati – tra gli “Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili” – anche gli atti “di omologazione” per i quali, è prevista però, appunto, l’applicazione dell’imposta in misura fissa. Si può aggiungere che questa interpretazione – oltre ad essere di per sé coerente con il dato legislativo rappresentato dal T.U. Registro – è anche imposta da una lettura delle norme orientata al rispetto della Costituzione e del diritto dell’Unione europea in quanto da un lato, sarebbe difficile ravvisare un segno di “capacità contributiva” (art. 53, comma 1, Cost.) nell’essere liberati dai debiti che residuano dopo avere subito la liquidazione totale del proprio patrimonio, ma soprattutto, dall’altro lato, sarebbe assai difficile conciliare l’imposizione fiscale in misura proporzionale dell’esdebitazione con l’impegno assunto in sede europea di assicurare agli “imprenditori onesti insolventi” una “seconda opportunità” (Direttiva 2019/1023: primo considerando e artt. 21 e ss.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: