Corte di Cassazione (34075/2024) - Il trust non è un ente di personalità giuridica onde non è litisconsorte necessario nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda.

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 23 dicembre 2024, n. 34075 – Pres. Franco De Stefano, Rel. Giovanni Fanticini.
Impresa che ha conferito l'intera azienda in un trust – Procedimento volto alla sua dichiarazione di fallimento - Assenza di personalità giuridica in capo al trust – Non necessità del suo coinvolgimento quale litisconsorzio necessario.
Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, provvedendo successivamente alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito. (Massima Ufficiale)
[in tema di riconoscibilità di un trust interno, in particolare anche “endoconcorsuale”, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 09 maggio 2014, n. 10105 https://www.unijuris.it/node/2281].