Tribunale di Bologna - Ristrutturazione dei debiti del consumatore come derivanti al ripetuto ricorso a finanziamenti: considerazioni in tema di presupposto soggettivo e di modalità di riconoscimento del compenso al gestore della crisi.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
21/03/2025

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 21 marzo 2025 (data della pronuncia) – Giudice Alessandra Mirabelli.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Sovraindebitamento derivante dal ripetuto ricorso a finanziamenti bancari - Presupposto soggettivo richiesto per l'accesso – Condizioni attuali e rapporto con le precedenti.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Modalità e tempistica di riconoscimento del compenso al gestore della crisi – Necessaria previsione dell'accantonamento della somma presumibilmente necessaria.

In merito all'avvenuto ripetuto ricorso a finanziamenti da parte del consumatore come determinante il di lui stato di sovraindebitamento e circa l'essere però tali iniziative state determinate dalla necessità di far fronte ad esigenze di vita con conseguente possibilità di escludere in capo al richiedente una mancanza di diligenza, va condiviso l’orientamento giurisprudenziale che aderisce all’abbandono della tesi del c.d. “shock esogeno” formatasi nell’ambito del precedente piano del consumatore ex Lege 3/2012 come ancorato al requisito della “meritevolezza” ed è possibile schierarsi a favore dell'orientamento più permissivo che consente a quel particolare soggetto di accedere ai sensi dell'art, 69 C.C.I. allo strumento della ristrutturazione pur in assenza di eventi esterni e imprevedibili, ciò in quanto la norma del CCII ha escluso dalla possibilità di accedere a quella procedura solo il consumatore che ha determinato quella situazione con colpa grave ed escluso la necessità di esigere requisiti soggettivi troppo stringenti anche in considerazione del fatto che i soggetti destinatari di quel beneficio sono spesso privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del pericolo connesso al loro progressivo indebitamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Al fine di non violare il disposto dell'art. 6, primo comma, lettera a), C.C.I., così come in particolare modificato dal D. Lgs. 136/2024, in ragione del necessario coordinamento suo coordinamento con l'art. 71, quarto comma, C.C.I., si deve ritenere che il consumatore sia tenuto ad accantonare la somma stimata dovuta quale compenso al professionista designato dall'OCC fino alla completa esecuzione della procedura, essendo quello il momento in cui, essendo possibile tener conto dell'intera attività prestata e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico, il Giudice sarà in grado di determinare, ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e tenuto conto di quanto concordato dal gestore col debitore, l'ammontare dell'importo dovutogli, salva pur sempre la possibilità che gli vengano riconosciuto un acconto sul compenso finale in ragione dell'attività svolta per la predisposizione della relazione ex art. 68, secondo comma, C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) [questo il testo dell'art. 71, quarto comma, C.C.I. come risultante anch'esso dopo le modifiche introdotte del Correttivo ter 2024: “Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito,procede alla liquidazione del compenso all’OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all’OCC un acconto sul compenso”].

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32913/CrisiImpresa?Tribunale-di-Bologna%3A-assenza-del-giudizio-di-meritevolezza-nelle-procedure-di-sovraindeb itamento#google_vignette

[con riferimento alla prima massima,cfr. in questa rivista: Appello Bologna, 09 Febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7611; con riferimento alla seconda: Tribunale di Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024 https://www.unijuris.it/node/7527; Tribunale di Rimini, 05 gennaio 2024 https://www.unijuris.it/node/7526 e Tribunale di Forlì, 13 luglio 2023 https://www.unijuris.it/node/7244].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza