Tribunale di Pordenone - Liquidazione controllata: inammissibilità della previsione della prosecuzione dell'attività aziendale se configurabile quale continuità aziendale o esercizio provvisorio. Durata possibile della procedura.

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Data di riferimento: 
12/05/2025

Tribunale Ordinario di Pordenone, Sez. civile, 12 maggio 2025 – Pres. Rodolfo Piccin, Rel. Antonio Albenzio, Giud. Elisa Tesco.

Liquidazione controllata – Prosecuzione dell'attività – Non configurabilità come continuità aziendale o quale esercizio provvisorio – Beni aziendali destinati alla liquidazione - Ammissibilità del loro godimento precario solo se necessari a consentire all'imprenditore di ricercare un nuovo impiego – Ragione sottostante.

Liquidazione controllata – Programma di liquidazione – Necessaria previsione di una durata ragionevole - Periodo di tempo di possibile continuazione di quella procedura.

In sede di liquidazione controllata, la prosecuzione dell’attività imprenditoriale del debitore non può intendersi alla stregua di una continuità aziendale o di un esercizio provvisorio, avendo la procedura finalità esclusivamente liquidatoria e non essendo applicabile l’art. 211 C.C.I., come previsto con riferimento alla procedura di liquidazione giudiziale, in quanto non richiamato dall’art. 275 C.C.I. che nel replicare parzialmente il contenuto dell’art. 211 comma. 1, volutamente omette ogni riferimento all’esercizio provvisorio. Pertanto, l’attività che il ricorrente potrà esercitare in corso di procedura, sulla cui concreta specificazione e delimitazione si rimanda alle determinazione de G.D., non potrà avvalersi della dotazione strumentale e, in genere, dei beni aziendali, destinati tutti alla liquidazione e, al più, concedibili in godimento precario al debitore per il tempo strettamente necessario a consentirgli la sussistenza durante la ricerca di un nuovo impiego. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Il programma di liquidazione deve ex art, 272, comma 3 , C.C.I. prevedere la fine delle operazioni entro un termine ragionevole e la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni in esso previste e, in ogni caso per tre anni dalla sua apertura, durata che rappresenta la durata minima anche quando l'attività di liquidazione includa il conferimento alla procedura di somme percepite dal debitore a titolo di pensione o in forza di attività lavorativa. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se nel corso della stessa risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire ai creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33254/CrisiImpresa?Nella-liquidazione-controllata-non-opera-il-richiamo-alle-norme-sull%E2%80%99esercizio-provvisorio

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte Costituzionale, 19 gennaio 2024, n. 6 https://www.unijuris.it/node/7581].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza