Tribunale di Arezzo – Ammissibilità che l'esdebitazione di una persona fisica possa essere disposta anche non contestualmente al decreto di chiusura della liquidazione giudiziale: rilevanza costituzionale di tale questione.
Tribunale di Arezzo, Sez. Procedure concorsuali, 25 giugno 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Federico Pani, Giud. Andrea Turturro e Alessia Caprio.
Esdebitazione di una persona fisica – Istanza proposta dopo e non contestualmente alla chiusura della liquidazione giudiziale – Pronuncia da ritenersi inammissibilità alla luce di quanto previsto dall'art. 281, comma 1,C.C.I. - Fondatezza della questione di legittimità costituzione sollevata nei confronti di tale disposizione.
Stante il tenore letterale dell'art. 8 della legge delega per la riforma che delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, n. 155/2017, nella parte in cui tra l'altro dispone che “nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura.. (...)” si deve ritenere che risulti rilevante e non manifestatamente infondata la scelta del Tribunale di Arezzo di sollevare ai sensi dell'art. 76 Cost. questione di legittimità costituzionale dell’art. 281, comma 1, del Codice della Crisi, per violazione di delega, nella parte in cui consente al tribunale di pronunciarsi, salvo che ciò avvenga decorso un triennio dall'apertura, sull’istanza di esdebitazione solo “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” perché ciò comporterebbe da parte sua, a fronte di una domanda di esdebitazione presentata da una persona fisica, titolare di una impresa individuale assoggettata a liquidazione giudiziale, dopo la chiusura di quella procedura, avvenuta con soddisfacimento solo dei creditori prededucibili, anziché antecedentemente, l'obbligo potenziale di rigettarla solo perché avanzata tardivamente in quanto non contestuale al decreto di chiusura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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