Corte d'Appello di Roma - Concordato semplificato: l'avvenuto tempestivo deposito della proposta nel registro contenzioso, anziché in quello della volontaria giurisdizione, è inidoneo a renderla “irrituale”.
Corte d'Appello di Roma, Sez. I civ., 12 maggio 2025 – Pres. Diego Rosario Antonio Pinto.
Concordato semplificato – Deposito della proposta nel registro contenzioso, anziché in quello di volontaria giurisdizione – Conseguenza - Irritualità della proposta stessa – Esclusione – Fondamento - Rimessione in termini del ricorrente per rinnovare il deposito.
La circostanza per cui la proposta di concordato semplificato sia stata depositata nel registro contenzioso, anziché in quello di volontaria giurisdizione, è inidonea, trattandosi di mera irregolarità formale, a rendere “irrituale” la proposta stessa che risulti essere stata depositata entro la scadenza del termine perentorio ex art 25 sexies, comma 1, C.C.I. di sessanta giorni dalla comunicazione fatta, al termine dell'incarico, ex art. 17, comma 8, C.C.I. da parte dell'esperto nominato in sede di composizione negoziata, ciò mancando una norma di legge che, in caso di errore nella scelta del rito o del registro, commini al riguardo una nullità processuale anche laddove il deposito sia appunto avvenuto entro il termine di legge e con regolare ricevuta di consegna via PEC, e ciò anche in quanto in una tale ipotesi lo scopo, come riguardante la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti e come sottostante alla previsione di un termine, deve ritenersi ugualmente raggiunto. [nello specifico il Tribunale ha pertanto ritenuto che non vi fosse ragione di escludere la rimessione in termini, in accoglimento dell’istanza presentata dal ricorrente contestualmente alla rinnovazione del deposito]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
