Corte di Cassazione (10811/2025) Revocabilità dell’accollo cd. 'non allo scoperto.

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Data di riferimento: 
24/04/2025

Cassazione civile, sez. I, 24 Aprile 2025, n. 10811. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - Dichiarazione di inefficacia ex art. 67 l.f. dell’accollo cd. "non allo scoperto" - - Fondamento - Presupposti

L'accollo cd. "non allo scoperto", nel quale, cioè, l'accollante è obbligato verso il debitore, poi fallito, e il suo pagamento vale ad estinguere entrambi i debiti, trattandosi di pagamento riferibile al debitore fallito, rientra tra i possibili modi di pagamento del terzo soggetto a revocatoria fallimentare, conservando tutti i presupposti a tal fine rilevanti, quali la soddisfazione di un creditore fuori del fallimento con risorse provenienti dal patrimonio del fallito, ancorché per il tramite di un terzo, e la corrispondente lesione della par condicio creditorum. (massima ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33158/CrisiImpresa?La-Cassazione-sulla-revocatoria-di-accollo-cd.-%27non-allo-scoperto%27

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: