Corte di Cassazione (10811/2025) Revocabilità dell’accollo cd. 'non allo scoperto.
Cassazione civile, sez. I, 24 Aprile 2025, n. 10811. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.
AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - Dichiarazione di inefficacia ex art. 67 l.f. dell’accollo cd. "non allo scoperto" - - Fondamento - Presupposti
L'accollo cd. "non allo scoperto", nel quale, cioè, l'accollante è obbligato verso il debitore, poi fallito, e il suo pagamento vale ad estinguere entrambi i debiti, trattandosi di pagamento riferibile al debitore fallito, rientra tra i possibili modi di pagamento del terzo soggetto a revocatoria fallimentare, conservando tutti i presupposti a tal fine rilevanti, quali la soddisfazione di un creditore fuori del fallimento con risorse provenienti dal patrimonio del fallito, ancorché per il tramite di un terzo, e la corrispondente lesione della par condicio creditorum. (massima ufficiale)
