Tribunale di Roma - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: la mancanza di colpa grave nella genesi del sovraindebitamento è, sufficiente ora per consentirgli, da un punto di vista soggettivo, l'accesso alla procedura.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV civ., 30 maggio 2025 – Giudice designato Daniela Cavaliere.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Presupposto soggettivo richiesto per poter accedere a quella procedura - Superamento del requisito della “meritevolezza” richiesto nella vigenza della L. 3/2012 – Assenza di colpa grave – Condizione ora sufficiente – Atteggiamento non più preclusivo.
Alla luce del disposto dell'art. 69 C.C.I., che ha innovato in modo significativo l'originaria formulazione prevista dalla L. 3/2012 in tema di presupposto soggettivo per accedere alla procedura volta alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'eventuale sproporzione originaria tra capacità economica del soggetto istante e obbligazioni nel tempo dallo stesso contratte che ne hanno causato il sovraindebitamento può assumere ancora oggi rilievo ma l'accesso a quella procedura non è più limitato ai soggetti che hanno assunto obbligazioni in modo avveduto e conforme alla propria capacità economica, venendosi poi a trovare in difficoltà solo per cause sopravvenute e non prevedibili, ma è consentito anche a coloro che, pur non avendo valutato adeguatamente la loro solvibilità al momento dell'indebitamento abbiano agito sotto l'influsso di pressioni esterne o in presenza di condizioni soggettive che, pur non del tutto razionali, non appaiano del tutto prive di una logica giustificazione. In tali casi, la condotta del consumatore va infatti valutata non sulla base del parametro dell'uomo prudente e diligente ma rispetto al criterio della diligenza minima, considerato che la norma del CCII esclude l'accesso alla procedura solo in presenza di una “colpa grave”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
