Tribunale di Treviso -. Il soggetto che sia privo di un qualche patrimonio non può essere ammesso alla liquidazione controllata anche se un terzo si sia offerto di mettergli a disposizione una somma di denaro a titolo di finanza esterna.
Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 07 agosto 2025 (data della pronuncia) – Pres. Bruno Casciarri, Rel. Lucio Munaro, Giud. Paola Torresan.
Liquidazione controllata – Domanda di accesso a quella procedura – Istanza formulata da un soggetto sovraindebitato privo di qualsiasi tipo di patrimonio – Inaccoglinbilità anche in presenza dell'offerta di finanza esterna fatta da un terzo – Fondamento.
Il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni da parte di un soggetto sovraindebitato va rigettato laddove il ricorrente sia sostanzialmente privo di patrimonio di un qualche tipo, l’unico rispetto al quale può legittimamente affermarsi che i creditori vantano i propri diritti, da soddisfare secondo le regole del concorso. Al fine che un tale impedimento in una situazione di quel tipo si verifichi non rileva anche il fatto che un terzo abbia promesso di mettere a disposizione una somma di denaro a titolo di “finanza esterna”, ciò in quanto un tale apporto può risultare funzionale esclusivamente alla regolazione in melius delle obbligazioni del sovraindebitato e non può essere valutato alla stregua di un incremento del patrimonio di quest’ultimo, restandone affatto distinto e separato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-treviso-7-agosto-2025-pres-casciarri-est-munaro
[Cfr in questa rivista: Tribunale di Padova, Sez. I civ., 22 ottobre 2024 – https://www.unijuris.it/node/8072 ]
