Corte di Cassazione (25402/2025) – Condanna in sede di reclamo ex art 15, comma 15 C.C.I., del legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale al pagamento delle spese di giustizia: legittimazione a proporre ricorso in cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 settembre 2025, n. 25402 - Pres. Massimo Ferro, Rel. Filippo D'Aquino.
Liquidazione giudiziale di una società – Reclamo – Nomina del difensore da parte del legale rappresentante – Rigetto dell'impugnazione – Condanna in solido alle spese ex art. 15, comma 15, C.C.I. di quel soggetto causa iniziativa improntata a mala fede – Eventuale ricorso in Cassazione – Legittimazione necessaria dello stesso alla proposizione – Iniziativa che non può essere assunta dalla sola società.
In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto, da parte della corte d’appello, del reclamo avverso la pronuncia con cui è disposta l’apertura della liquidazione giudiziale, l’affermazione del presupposto della responsabilità del legale rappresentante di cui all’art. 51, comma 15, CCII non discende dall’avere la società o l’ente dato causa a un giudizio infondato, bensì, secondo la formulazione della norma – applicabile alla fattispecie ratione temporis e precedente la novella del D.Lgs. n. 136/2024 - dall’avere egli agito senza la normale prudenza (colpa grave) ovvero con mala fede, conferendo la procura per l’impugnazione; la conseguente condanna in solido al pagamento delle spese del giudizio e al raddoppio del contributo unificato (ex art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002), può essere censurata, mediante il ricorso per cassazione, unicamente dalla parte da essa incisa, così che, in assenza della relativa autonoma impugnazione, individualmente o anche congiuntamente alla società proposta, si forma il giudicato interno in relazione a tale capo della decisione; ne deriva che il relativo ricorso per cassazione proposto su tale capo della sentenza dalla sola società (che abbia visto respinti gli ulteriori motivi di ricorso sul merito della decisione) è inammissibile. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-16-settembre-2025-n-25402-pres-ferro-est-daquino
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 settembre 2019, n. 22725 https://www.unijuris.it/node/5161].
