Corte di Cassazione (22725/2019) Rigetto dell’opposizione alla sentenza di fallimento: le spese legali sostenute dal creditore istante, nella veste di litisconsorte necessario, non sono prededucibili, e non godono del privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c.

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Data di riferimento: 
11/09/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 settembre 2019, n. 22725 – Pres. Rosa Maria DI Virgilio, Rel. Rosario Caiazzo. 

Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Rigetto e condanna del fallito alle spese -   Stato passivo – Creditore istante per il fallimento – Giudizio ex art. 18 L.F.  – Partecipazione in qualità di litisconsorte necessario - Spese sostenute nel corso dello stesso -   Istanza di ammissione in prededuzione – Inaccoglibilità della richiesta – Spese non sostenute in funzione della procedura fallimentare.

Fallimento - Giudizio di opposizione –Creditore istante - Spese sostenute -Insinuazione al passivo – Credito non concorsuale – Rigetto della domanda - Privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c.- Non riconoscibilità – Ragione sottostante.

In tema di reclamo avverso la sentenza di fallimento, non sono ammesse in prededuzione le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, in quanto nessun rilievo può riconoscersi alla sua qualità di litisconsorte necessario, non potendosi desumere da essa l'inerenza delle spese sostenute all'amministrazione del fallimento o alla sua conservazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di ammissione allo stato passivo, le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, in quanto sorte successivamente all'apertura del concorso dei creditori e, pertanto, inidonee ad integrare un credito concorsuale, non possono godere del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., perché tali cause di prelazione concernono le spese relative all'apertura dell'esecuzione singolare o collettiva (nel caso del fallimento). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23582.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: