Tribunale di Torino - Composizione negoziata e concordato semplificato: l'apertura di quelle procedure non determina la sospensione dei processi ordinari di cui sia parte il debitore.
Tribunale Ordinario di Torino, Sez. III civ., 17 giugno 2025 (data della pronuncia) – Giudice Luca Martinat.
Apertura della composizione negoziata o del concordato semplificato – Debitore che risulti essere parte in un processo ordinario in corso – Necessaria sospensione di quello – Esclusione – Fondamento.
In base all’art. 295 c.p.c. il giudice ha l’obbligo di disporre la sospensione del processo quando esiste una controversia, dal cui esito dipenda la decisione della causa, da decidere in un separato giudizio; ai fini della sospensione necessaria del processo è quindi necessaria la pendenza di un altro giudizio civile, penale o amministrativo, mentre la procedura stragiudiziale, quale la composizione negoziata della crisi d’impresa, come nello specifico avviata ma poi naufragata, non è idonea, in quanto priva del carattere giurisdizionale, ad arrestare il processo ordinario in corso e lo stesso vale per l’apertura di una procedura di concordato semplificato come poi apertasi. Il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (D. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), infatti, pur attribuendo all’imprenditore che accede alle suddette procedure una serie di misure protettive del patrimonio – tra cui la sospensione delle procedure esecutive e cautelari (pignoramenti mobiliari e immobiliari, sequestri, procedure per la dichiarazione di fallimento e altre procedure concorsuali) – non prevede la sospensione del processo di cognizione di cui lo stesso sia parte convenuta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
