Tribunale di Gela – Esdebitazione del debitore incapiente e rapporto con la liquidazione controllata: interpretazione sistematica.
Tribunale Ordinario di Gela, Sez. Fallimentare, 23 settembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice Stefania Sgroi.
Esdebitazione del debitore incapiente – Valutazione in termini di incapienza - Rapporto con la liquidazione controllata – Riscontro necessario.
La valutazione di “incapienza” ex art. 283, commi 1 e 2, C.C.I., del sovraindebitato che, in ragione del sussistere di tale presupposto, abbia richiesto il riconoscimento dell'esdebitazione va condotta in via di interpretazione sistematica con l’art. 268, comma 3, C.C.I., per cui va intesa come procedura alternativa alla liquidazione controllata laddove l’attivo disponibile (nello specifico rappresentato dalla sola indennità di disoccupazione), detratto quanto il debitore istante ha necessità di usufruire per sopperire alle esigenze minime familiari, risulterebbe, come desumibile dall’attestazione dell’O.C.C., al più sufficiente al pagamento delle spese della procedura di liquidazione in prededuzione ex art. 6, comma 1, lett. a) e d), C.C.I., onde nulla potrebbe residuare a vantaggio dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-gela-23-settembre-2025-est-sgroi
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Ferrara, 10 marzo 2025 https://www.unijuris.it/node/8450].
