Tribunale di Ferrara – L'esdebitazione dell'incapiente deve considerarsi procedura riservata al sovraindebitato incolpevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno in prospettiva futura.

Tribunale di Ferrara, 10 marzo 2025 (data della pronuncia) – Giudice Anna Ghedini.
Liquidazione controllata – Debitore persona fisica sovraindebitato – Presupposto perché possa accedere a quella procedura – Disponibilità di attivo distribuibile ai creditori – Esdebitazione di diritto conseguibile una volta chiusa quella procedura oppure trascorsi tre anni dall'apertura – Differenza rispetto all'esdebitazione dell'incapiente – Interpretazione corretta dell'art,283, secondo comma, come modificato dal correttivo ter 2024 - Accesso consentito solo al soggetto non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno in prospettiva futura – Valutazione rimessa al giudice circa l'istituto applicabile al caso concreto.
Seppure la relazione illustrativa al Correttivo ter 2024 riferisca le modifiche apportate in particolare all'art. 268, comma 3, C.C.I. all’intenzione di escludere il possibile ricorso alla procedura di liquidazione controllata da parte del debitore persona fisica sovraindebitato, che pur ne faccia richiesta, in assenza di attivo utilmente distribuibile ai creditori, e seppure ciò confermerebbe che l'esdebitazione di diritto, riconoscibile allo stesso ai sensi dell'art. 282 C.C.I. una volta chiusa quella procedura o trascorsi tre anni dalla sua apertura laddove ne fosse ammesso per non trovarsi in una situazione di quel tipo, risulta essere un istituto alternativo a quello dell'esdebitazione dell'incapiente incolpevole come viceversa riservato ai sensi dell'art. 283, primo comma, C.C.I. a quello stesso se non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno in prospettiva futura, purtuttavia la lettura del secondo comma come ridisegnato potrebbe indurre a una diversa conclusione, ovvero ad affermare che vi siano casi in cui il debitore abbia bensì un utilità che nei limiti previsti da quel comma possa destinare al soddisfacimento dei creditori ma, ciò nonostante, possa accedere ugualmente alla esdebitazione dell’incapiente (si tratta dell'ipotesi che è stata definita dai primi commentatori come quella del “falso incapiente”).
Occorre quindi a questo punto ricorrere a uno sforzo interpretativo, che consenta il rispetto del sistema e delle norme costituzionali, che passi per una mancata valorizzazione del dato letterale del secondo comma dell’art. 283 C.C.I. -forse frutto di un lapsus calami- ciò per evitare che risulti irragionevole e asistematico e ingiustamente deteriore per i creditori che, laddove il loro debitore potesse accedere alla procedura di esdebitazione dell'incapiente anziché necessariamente a quella liquidatoria pur in presenza di eccedenze di reddito rispetto a quanto gli serve per mantenersi, si vedrebbero privati della possibilità di vedersi soddisfatti almeno mediante assegnazione di quelle. E’ quindi doveroso interpretare la norma di cui all’art. 283 C.C.I. in senso complessivo e avendo riguardo al sistema unitario degli istituti del sovraindebitamento, non fermandosi al dato puramente letterale disegnato dal secondo comma, valorizzando la definizione che il primo comma da’ dell’incapiente e il sistema della alternativita’ fra i due istituti in commento: con il risultato che dovrà essere di volta in volta il giudice, previa identificazione della somma necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia avendo riguardo alle necessita’ specifiche ed al costo della vita del luogo di residenza, a valutare se il debitore sia in grado di offrire qualche utilità ai propri creditori, tenuto conto delle spese e della durata della procedura liquidatoria di riferimento, ovvero della liquidazione controllata: con cio’ rispettando il parametro di uguaglianza sostanziale che impone al giudice di non fermarsi alla eguaglianza formale ma di trattare in maniera diversa situazioni diverse. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ferrara-10-marzo-2025-est-ghedini
[in tema di impossibilità per il debitore impossidente di accedere alla liquidazione controllata, cfr. in questa rivista: Tribunale di Palermo, 30 settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6585].