Corte d’Appello di Milano – Concordato in continuità aziendale: non necessità che la proposta preveda che sia conseguibile un surplus rispetto al valore di liquidazione e una soglia minima di soddisfacimento dei creditori.
Corte d’Appello di Milano, Sez. IV civ., 26 giugno 2025 (data della pronuncia) – Pres. Anna Mantovani, Cons. Rel. Francesca Vullo, Cons. Roberta Nunnari.
Concordato preventivo in continuità indiretta – Necessità che risulti conseguibile un surplus rispetto al valore di liquidazione – Omologabilità anche in assenza ditale prospettiva – Fondamento.
Concordato preventivo in continuità – Sindacato giudiziale – Possibilità che valuti il rispetto di una soglia minima di soddisfacimento dei creditori – Esclusione – Necessità solo che sia garantita l’assenza di pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria.
Con riferimento ad una istanza di omologazione forzosa ex art.112 C.C.I. di un concordato in continuità indiretta come approvato dalla maggioranza delle classi, si deve ritenere che, nella sussistenza in particolare dei presupposti richiesti dal secondo comma lettere a), c) e d), prima parte, di detto articolo, non costituisca ostacolo all’accoglimento della domanda il fatto che non risulti alcun surplus distribuibile ai creditori secondo la regola della RPR, in quanto ciò non rappresenta un mancato rispetto del presupposto previsto dalla lettera b) trattandosi di requisito volto solo a richiedere che nell’ipotesi sussista grazie alla prosecuzione dell’attività un attivo eccedente il valore di liquidazione, come definito dall’art.87, comma 1, lettera c), C.C.I., questo venga distribuito in conformità al criterio declinato dalla disposizione in questione. [per tale ragione, nello specifico, la Corte, a fronte dell’impegno assunto dall’affittuario dell’azienda e promissario acquirente della stessa di mettere a disposizione della procedura in caso di esito favorevole della procedura concordataria un ulteriore importo per la vendita del capannone, ha considerato non dirimente stabilire se detta cifra, rappresentasse finanza esterna, come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate opponente, oppure di surplus eccedente il valore di liquidazione, trattandosi di valore comunque connesso alla prosecuzione dell’attività]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il concordato preventivo in continuità aziendale, come delineato nell’attuale sistema normativo, si sottrae, in caso di dissenso manifestato da un creditore, a un sindacato giudiziario volto a valutare l'irrisorietà della percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori, non potendosi fissare aprioristicamente una soglia minima di soddisfacimento al di sotto della quale la proposta debba ritenersi inadeguata e pertanto non omologabile. Il controllo giudiziario si limita infatti ex art.7, comma 2, lettera c), C.C.I. alla verifica dell'assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, essendo comunque rimesso al creditore dissenziente di far valere, in sede di opposizione, l'assoluta inidoneità della proposta a garantire un minimale soddisfacimento dei crediti. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
