Corte d'Appello di Torino - Azione revocatoria fallimentare e provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.

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Data di riferimento: 
21/12/2010

Corte d'Appello di Torino - 21 dicembre 2010 - Pres. Griffey, rel. est. Patti. Sentenze di natura costitutiva - Capi condannatori - Provvisoria esecutività - Valutazione caso per caso del rapporto tra l'effetto di condanna e quello costitutivo.

Azione revocatoria - Natura costitutiva - Provvisoria esecutività dei capi di condanna.

In una sentenza di natura costitutiva, gli effetti dei capi di condanna possono essere anticipati, valutando in concreto se la decisione di condanna meramente dipende dall'effetto costitutivo della sentenza o è ad essa legata da un vero e proprio nesso sinallagmatico. Invero, gli effetti condannatori si producono dal momento della pronuncia, mentre l'effetto costitutivo deriva soltanto dal giudicato. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Qualora si tratti di sentenza pronunciata a seguito di azione revocatoria di rimesse in conto corrente ex art. 67 LF, il capo di condanna al pagamento dei corrispettivi revocati non si pone in un rapporto sinallagmatico con il capo costitutivo; pertanto, esso è provvisoriamente esecutivo. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: