Tribunale di Udine – Domanda di concordato minore presentata da debitore sovraindebitato in pendenza dell’istanza di liquidazione controllata promossa da un creditore: procedura che ne consegue.

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Data di riferimento: 
15/12/2025

Tribunale Ordinario di Udine, Sez. II civ., 15 dicembre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Anna Fasan, Rel. Annalisa Barzazi, Giud. Lorenzo Massarelli.

Concordato minore – Domanda presentata dal debitore in pendenza dell’istanza di liquidazione controllata promossa da un creditore – Apertura di una procedura unitaria - Competenza collegiale. - Prosecuzione del mutuo ipotecario sul bene strumentale aggiudicato in sede esecutiva - Ammissibilità.

Alla luce del disposto dell’art. 7, primo comma, C.C.I., laddove una domanda di concordato minore, come proposta dal titolare sovraindebitato di un’impresa agricola individuale, risulti formulata in pendenza di un’istanza di apertura della liquidazione controllata promossa da un creditore, i due procedimenti devono essere tra loro riuniti e. pertanto l’unico procedimento deve svolgersi ai sensi degli artt. 40 e 41 C.C.I. avanti al tribunale competente ex art 27 C.C.I. in composizione collegiale e non avanti a un giudice monocratico come sarebbe avvenuto se solo la prima domanda del debitore fosse stata pendente. [nello specifico il Tribunale (si deve ritenere in conformità al disposto dell’art. 7, secondo comma, e 270, primo comma, C.C.I.) ha proceduto all’esame della domanda di concordato minore e, stante che la proposta prevedeva, seppur non esclusivamente, la prosecuzione dell’attività in modo diretto con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’art. 112, comma 2, C.C.I., onde ai sensi dell’art. 84, comma 3, C.C.I. come richiamato dall’art. 74, comma 4, C.C.I. doveva comunque qualificarsi, pur in mancanza del presupposto della prevalenza, quale concordato “in continuità”, e stante che prevedeva altresì la suddivisione dei creditori in più classi, ha, col decreto con cui, in presenza dei necessari presupposti, ha dichiarato ai sensi dell’art. 78, primo comma, C.C.I. aperta quella procedura e con cui, in accoglimento dell’istanza del debitore, ha accolto la di lui richiesta di misure protettive, proceduto alla nomina, di un commissario giudiziale, ai sensi del comma 2 bis, lettera b) di detto articolo, affinché da quel momento svolgesse le funzioni dell’OCC tramite il quale la domanda di accesso era stata presentata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza