Tribunale di Roma - Il concordato semplificato ed i suoi effetti sui crediti del sub vettore.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
12/12/2025

Tribunale Roma, 12 Dicembre 2025. Est. Patruno.

Sub vettore e procedure concorsuali – Credito concorsuale del subvettore – Par condicio – Concordato semplificato omologato – Vincolo per i creditori – Art. 117 CCII

In presenza della procedura concorsuale del concordato semplificato, il sub vettore il quale abbia eseguito prestazioni di trasporto è un creditore concorsuale del vettore principale e va soddisfatto nel rispetto del principio della par condicio creditorum. Poiché peraltro il concordato semplificato omologato, per sua natura,è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso ai sensi dell’art. 117 CCII (richiamato dall’art. 25 sexies, comma 8, CCII), determinando una modifica del quantum e delle modalità di soddisfacimento dei crediti, con preclusione di iniziative monitorie o esecutive individuali incompatibili con il concordato, è illegittimo e deve essere revocato il decreto ingiuntivo che consenta al sub vettore di conseguire un soddisfacimento integrale in contrasto con la falcidia e le modalità previste dal concordato omologato.

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34188/CrisiImpresa?Effetti-del-concordato-semplificato-sui-crediti-del-subvettore

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza