Tribunale di Roma - Il concordato semplificato ed i suoi effetti sui crediti del sub vettore.
Tribunale Roma, 12 Dicembre 2025. Est. Patruno.
Sub vettore e procedure concorsuali – Credito concorsuale del subvettore – Par condicio – Concordato semplificato omologato – Vincolo per i creditori – Art. 117 CCII
In presenza della procedura concorsuale del concordato semplificato, il sub vettore il quale abbia eseguito prestazioni di trasporto è un creditore concorsuale del vettore principale e va soddisfatto nel rispetto del principio della par condicio creditorum. Poiché peraltro il concordato semplificato omologato, per sua natura,è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso ai sensi dell’art. 117 CCII (richiamato dall’art. 25 sexies, comma 8, CCII), determinando una modifica del quantum e delle modalità di soddisfacimento dei crediti, con preclusione di iniziative monitorie o esecutive individuali incompatibili con il concordato, è illegittimo e deve essere revocato il decreto ingiuntivo che consenta al sub vettore di conseguire un soddisfacimento integrale in contrasto con la falcidia e le modalità previste dal concordato omologato.
