Corte d’Appello di Lecce – Indennizzo dovuto ai creditori per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare: momento da cui deve farsi decorrere e ammontare massimo da potersi riconoscere.
Corte d’Appello di Lecce, Sez. II civ.,15 ottobre 2025 (data della pronuncia) – Magistrato designato Alessandra Ferraro.
Società in concordato semplificato – Ricorso per decreto ingiuntivo – Istanza di riconoscimento di un indennizzo – Eccessiva durata di una procedura fallimentare – Momento da cui deve farsi decorrere il termine massimo consentito - Valore massimo cui l’indennizzo può essere parametrato.
Con riferimento a un ricorso per decreto ingiuntivo proposto nello specifico da una società in concordato semplificato volto al riconoscimento a suo favore di un indennizzo per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare ai sensi dell’art. 55 del D.L. n. 83/2012 (convertito in Legge n. 134/2012), modificativo dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 89/2001, deve, al fine che risulti verificato che ne sussistano i presupposti, farsi riferimento, per ciascun creditore che risulti ammesso al passivo, quale momento da cui decorre il termine di durata dalla data di deposito della domanda di insinuazione e non alla data della dichiarazione di fallimento e, laddove quel termine risulti effettivamente decorso, ai sensi dell’art. 2 bis, comma 3, D. L. n. 89/2001, la misura dell’indennizzo come dovuto non può essere superiore al valore della causa, onde nel caso della procedura fallimentare deve essere parametrata al valore del credito ammesso al passivo e non può in ogni caso superare tale importo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
