Tribunale di Milano – Concordato minore: regole da applicarsi in sede di riscontro del raggiungimento delle maggioranze richieste per l’approvazione. Necessaria previsione di una soddisfazione almeno parziale di tutti i creditori.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, 14 ottobre 2025 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Francesco Pipicelli.
Concordato minore – Raggiungimento delle maggioranze richieste perché risulti ammissibile – Regole da applicarsi per verificare la ricorrenza di tale necessario presupposto.
Concordato minore – Ulteriore condizione perché risulti ammissibile - Soddisfo almeno parziale anche dei creditori chirografari – Necessità valida anche con riferimento all’ipotesi liquidatoria.
Ai fini del raggiungimento delle maggioranze necessarie all’approvazione del concordato minore valgono ai sensi dell’art. 79, primo comma, C.C.I. le seguenti regole (con la precisazione che, ai sensi del terzo comma, “In mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa”: A) In assenza di classi di voto, occorre che la maggioranza sia raggiunta fra i creditori ammessi ad esprimere la propria preferenza, con la precisazione che i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, diversamente da quanto previsto nel concordato preventivo, hanno legittimazione ad esprimersi sulla proposta solo per la parte di credito per la quale non sia previsto integrale pagamento, salvo non rinuncino in tutto o in parte alla prelazione; B) In presenza di classi di voto, è richiesto il raggiungimento della doppia maggioranza, quella relativa ai crediti ammessi al voto e quella per classi (vale anche in questo caso, con riferimento ai creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, la condizione su esposta; C) Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura maggiore di quelli ammessi al voto è necessario oltre che si sia raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, anche, altresì, che la proposta abbia riportato la maggioranza per teste dei “voti espressi”; si ritiene, al riguardo, che, coerentemente con il meccanismo di formazione della volontà nel concordato minore, mirato ad agevolare il raggiungimento delle percentuali necessarie all’omologa, l’utilizzo del sintagma “voti espressi” non escluda anche in questo caso dal calcolo, alla luce della precisazione di cui al terzo comma cui si è fatto sopra riferimento, anche i voti che devono intendersi favorevoli per silenzio-assenso.
Il concordato minore, ai fini della sua ammissibilità, deve prevedere, come è richiesto in tutte le procedure concorsuali alternative a quelle di insolvenza, la soddisfazione almeno parziale anche dei creditori chirografari, come si evince dall’art 74, comma 3, C.C.I. nella parte in cui precisa che la proposta deve indicare il soddisfacimento, anche parziale, di ciascuno dei crediti inseriti in elenco attraverso qualsiasi forma, indicandone anche le modalità ed i tempi. Anche in ipotesi di concordato minore liquidatorio, l’art. 74, comma 2, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, pur non prevedendo come prima che l’apporto di finanze esterne aumenti in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori ma solo l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, va letto in correlazione con il su richiamato comma 3, nella parte in cui richiede, come detto, che ciascun creditore sia comunque almeno parzialmente soddisfatto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
