Corte di Cassazione (23724/2026) - La responsabilità del curatore fallimentare per la bonifica dell'immobile inquinato e il diritto di regresso dell'aggiudicatario nei confronti della procedura.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 30/10/2026 - 16:30Cassazione civile, sez. I, 21 Luglio 2026, n. 23724. Pres. Terrusi. Est. Crolla.
Fallimento – Acquisizione all'attivo di un immobile inquinato – Detenzione consapevole del bene da parte del curatore – Obblighi di bonifica – Applicabilità del principio «chi inquina paga» – Sussistenza.
Fallimento – Vendita competitiva di immobile inquinato – Responsabilità ambientale dell'aggiudicatario – Sostenimento delle spese di bonifica – Diritto di regresso verso la curatela – Limiti previsti dal bando.
In tema di responsabilità ambientale, il principio «chi inquina paga» trova applicazione anche nei confronti del curatore fallimentare che abbia acquisito all'attivo della procedura un immobile inquinato, pur non essendo egli l'autore materiale della condotta che ha determinato l'inquinamento, assumendo rilievo, ai fini dell'insorgenza degli obblighi di bonifica e ripristino ambientale, la consapevole detenzione del bene da parte della curatela.
In caso di alienazione, nell'ambito di una procedura fallimentare, di un immobile interessato da fenomeni di inquinamento ambientale, la responsabilità per gli obblighi di bonifica e ripristino può estendersi al successivo aggiudicatario del bene, il quale, ove abbia sostenuto i relativi costi, ha diritto di esercitare l'azione di regresso nei confronti della curatela, nei limiti eventualmente stabiliti dalle condizioni contenute nel bando di vendita.
[Cfr in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 maggio 2026, n. 13993 – https://www.unijuris.it/node/9249 [1] che affronta il problema della convenienza dell'acquisizione e della liquidazione dei beni quando i costi di smaltimento e bonifica risultino superiori al presumibile valore di realizzo. Cfr anche Tribunale di Milano, 08 Giugno 2017 - https://www.unijuris.it/node/3530 [2] il quale aveva escluso, in linea generale, che la curatela potesse essere destinataria degli obblighi di rimozione dei rifiuti per il solo fatto di essere subentrata nella disponibilità dei beni del fallito. Cfr in particolare Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 26 gennaio 2021, n. 3 – https://www.unijuris.it/node/5646 [3] il quale ha riconosciuto che gli obblighi di rimozione e smaltimento dei rifiuti possono gravare sulla curatela che ne abbia acquisito la detenzione, con costi a carico della massa fallimentare.]
Commento
La pronuncia riveste particolare interesse in quanto chiarisce che gli obblighi di ripristino ambientale possono gravare sulla curatela fallimentare in ragione della detenzione del bene inquinato, indipendentemente dalla responsabilità per la condotta che ha originato l'inquinamento. La Suprema Corte distingue, tuttavia, il piano pubblicistico degli obblighi ambientali da quello privatistico della ripartizione dei relativi costi, riconoscendo all'aggiudicatario che abbia provveduto alla bonifica un diritto di regresso nei confronti della procedura, suscettibile di limitazioni in forza delle condizioni del bando di vendita. La decisione evidenzia pertanto l'importanza di una puntuale regolamentazione degli oneri ambientali nelle vendite concorsuali, al fine di prevenire successive controversie sulla loro imputazione economica.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 175.49 KB |
