Consiglio di Stato (Ad. Plen. 3/2021) – Fallimento e rifiuti: il curatore è tenuto alla bonifica degli immobili di cui acquisisce la detenzione e i costi a tal fine necessari gravano sulla massa.

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Data di riferimento: 
26/01/2021

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 26 gennaio 2021, n. 3 – Pres. Filippo Patroni Griffi, Est. Paolo Giovanni Nicolò Lotti.

Fallimento – Inventario dei beni – Gestione ad opera del curatore - Bonifica dei terreni inquinati – Onere che ricade sul curatore – Costi che gravano sulla massa – Ipotesi particolari che non escludono tali principio.

Ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152-2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare (Principio di diritto) [il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ha sottolineato che tale conclusione è conforme  sia al diritto interno che al diritto comunitario -  direttiva n. 2008/98/CE – e  che  il curatore, quale gestore dei beni immobili inquinati, ha l’obbligo di provvedere alla bonifica dei terreni di cui acquisisce la detenzione per effetto dell’inventario ex artt. 87 e ss. L.F. a prescindere dall’accertamento dell’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e il danno, ed ha, al riguardo, altresì precisato che in caso di mancanza di risorse in capo alla procedura si attivano i medesimi strumenti ordinari azionabili laddove il soggetto obbligato (fallito o meno, imprenditore o meno), che versi  in una tale situazione, non vi provveda: qualora il Comune in cui i beni inquinanti sono collocati proceda direttamente alla bonifica ed allo smaltimento esercitando le funzioni inerenti all’eliminazione del pericolo ambientale,  potrà poi insinuare le spese sostenute per gli interventi nel fallimento, spese che godranno del privilegio speciale sull’area bonificata a termini dell’art. 253, comma 2, d.lgs. n. 152-2006; da ultimo lo stesso Consiglio, per completezza, ha evidenziato che anche il terzo comma dell’art. 42 L.F., laddove consente che il curatore rinunci ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi, non incide sui principi in termini di bonifica degli immobili inquinati comunque detenuti dal curatore in quanto detta norma si applica ai beni che entrano a diverso titolo nel patrimonio dell’imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento e sono oggetto di spossessamento e non può pertanto trovare applicazione  nei casi in cui il bene sia già di proprietà dell’imprenditore al momento della dichiarazione del fallimento ed in ogni caso non esclude l’onere del curatore di gestire i beni medesimi]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25394.pdf

 

[V. anche in www.dirittodellacrisi.it di Gabassi G. “Gli obblighi ambientali del curatore fallimentare. Note a margine di C. Stato 3/2021”

https://dirittodellacrisi.it/articolo/gli-obblighi-ambientali-del-curatore-fallimentare-note-a-margine-di-cons-st-3-2021

Di interesse per i principi espressi, seppur non specificamente riguardante la figura del curatore, la sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, 1° febbraio 2023, n. 3077 in tema di bonifica e proprietario terzo incolpevole rinvenibile in https://www.ilcaso.it/sentenze/giudiziario/28728/Cassazione?Danno-ambien...

La pronuncia si è discostata dalle conclusioni raggiunte dalla Procura Generale, anch'esse rinvenibili in Procura Generale della Cassazione, 27 Dicembre 2022 - Procuratore Sgroi: sugli obblighi del proprietario del sito contaminato - IlCaso.it]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: