Tribunale di Ancona – Al fine dell’ammissione al concordato minore è richiesto dall’art. 77 C.C.I. in particolare solo che il ricorrente abbia provveduto ad una completa informativa in merito alla propria posizione debitoria.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 12/08/2026 - 15:25Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 01 giugno 2026 – Giudice Maria letizia Mantovani.
Concordato minore – Requisito soggettivo richiesto per essere ammesso a quella procedura – Non necessità che il ricorrente risulti meritevole – Presupposto sufficiente richiesto dall’art. 77 C.C.I. - Completa discovery circa la sua situazione debitoria.
