Art. 121 - Presupposti della liquidazione giudiziale., Art. 1. - Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.

Trib. di Padova – Fallimento su istanza del P.M. – Revoca del fallimento – Transazione fra uno dei coobbligati e il creditore.

Tribunale di Padova, 08 febbraio 2011 - Pres., est. Caterina Santinello.

Il P.M. è legittimato a proporre istanza di fallimento ai sensi dell'art. 7, n. 2, LF, anche quando il procedimento civile di cui al suddetto articolo è un procedimento per la dichiarazione di fallimento conclusosi con decreto d'improcedibilità. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
08/02/2011
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte d'Appello di Brescia - Procedimento per dichiarazione di fallimento e tutela delle vittime dell'usura.

Appello Brescia, 20 settembre 2010 - Pres. Dessì - Rel. Carla Maria Lendaro.

Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Applicazione delle norme di tutela delle vittime delle richieste di estorsione e dell'usura - Ammissibilità - Sospensione della pronuncia di fallimento per il periodo di 300 giorni - Valutazione discrezionale del giudice della procedura - Proroga della sospensione - Inammissibilità.

Data di riferimento: 
20/09/2010
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte d'Appello di Napoli - Reclamo ex art. 18 L.F. - Regole applicabili - Fallimento e sospensione dei termini ex L.44/99

Reclamo art. 18

Corte d'Appello di Napoli, 22 luglio 2010 - Pres. Frallicciardi - Est. Rosa Pezzullo.

Data di riferimento: 
22/07/2010
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Roma - Fallimento e sospensione dei termini per le vittime dell'usura.

Tribunale Roma, 21 luglio 2010 - Pres. Monsurrò - Est. Taurisano.

Fallimento - Istruttoria prefallimentare - Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Accesso al fondo vittime per l'usura - Sospensione della procedura fallimentare - Inammissibilità.

L'istanza diretta ad ottenere l'accesso al fondo vittime per l'usura chiesta in corso di procedura non determina la sospensione obbligatoria della procedura fallimentare. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
21/07/2010
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte d'Appello di Napoli - Vittime dell'usura ed oggetto della sospensione dei termini di pagamento.

Corte d'Appello di Napoli, 9 dicembre 2009 - Pres. Dacomo - Rel. Celentano. Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Applicabilità ai debiti di natura civilista in genere - Esclusione.

Data di riferimento: 
09/12/2009
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Trib. Vicenza-Fallimento e sospensione dei termini per le vittime dell'usura.Indilazionabilità della dichiarazione di fallimento

Tribunale di Vicenza, 30 ottobre 2008 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Legge antiusura - Dichiarazione di fallimento - Sospensione dei termini relativi a processi esecutivi - Inapplicabilità (art. 20 l. 23 febbraio 1999 n. 44).

Data di riferimento: 
30/10/2008
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione Sezioni Unite – Insindacabilità della sentenza dichiarativa del fallimento da parte del giudice penale.

Cassazione penale, Sezioni Unite, 15 maggio 2008 n. 19601 - Pres. E. Lupo - Rel. G. Conti.

Bancarotta fraudolenta - Dichiarazione di fallimento - Stato di insolvenza - Condizioni di fallibilità - Norme extrapenali - Art. 2 c.p.

Reati di Bancarotta - Sospensione del procedimento penale - Reclamo avverso dichiarazione di fallimento - Revisione.

Data di riferimento: 
15/05/2008
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Udine - Rigetto dll'istanza di fallimento - Spese processuali - Profili istruttorii.

Tribunale di Udine, 11 aprile 2008, Est. dott. Gianfranco pellizzoni

Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, atteso che la stessa, prima di promuovere la procedura concorsuale, aveva esperito un'esecuzione mobiliare che aveva dato esito negativo e inviato vari solleciti, con la conseguente legittimità del ricorso all'istanza di fallimento in presenza di tali risultanze, a nulla rilevando la modesta entità del credito vantato.

Data di riferimento: 
11/04/2008
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

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