Tribunale di Cosenza - Licenziamento collettivo in concordato con continuità aziendale e autorizz.ex art. 161, co. 7, L.F..

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Data di riferimento: 
06/03/2013

Tribunale Cosenza, 06 marzo 2013 - Pres. Lento - Est. Francesca Goggiamani.

Concordato con continuità aziendale - Domanda di concordato con riserva - Licenziamento collettivo finalizzato alla prosecuzione dell'attività - Atto di straordinaria amministrazione - Esclusione.

Non è atto di straordinaria amministrazione e non necessita quindi di autorizzazione ai sensi dell'articolo 161, comma 7, L.F. il licenziamento collettivo attuato allo scopo di ridurre il personale in misura compatibile con l'equilibrio dell'azienda la cui attività sia destinata a proseguire nell'ambito di un concordato con continuità aziendale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: