Tribunale di Monza – Insinuazione al passivo fallimentare ed interpretazione dell’art. 2751, primo comma, n. 2 ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui mobili.

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Data di riferimento: 
27/10/2015

Tribunale di Monza 27 ottobre 2015 – Pres. Buratti, Est. Nardecchia.

Fallimento - Compenso del professionista  e del prestatore d’opera intellettuale – Prestazione degli ultimi due anni – Collocazione rispetto alla dichiarazione di fallimento – Irrilevanza.

Prestazione del professionista   - Inscindibilità – Maturazione del  diritto al compenso – Termine del mandato – Decorrenza a ritroso del biennio precedente.

Avvocato – Compenso – Diritti e onorari –  D.M. 140/2012 - Nozione unitaria onnicomprensiva – Precedente disciplina – Distinzione tra attività materiale ed intellettuale - Abrogazione.

Compenso del professionista  e del prestatore d’opera intellettuale – Valutazione globale dell’attività -  Completamento della prestazione – Retribuibilità  - Avvocato – Parcellizzazione in fasi dell’attività – Criterio valido per la sola quantificazione del compenso.

 

L'espresso collegamento della limitazione temporale (ultimi due anni) alla “prestazione” svolta da professionisti e prestatori d’opera intellettuale,  impone un'interpretazione dell’art. 2751, primo comma, n. 2, che faccia riferimento unicamente agli ultimi due anni della medesima, indipendentemente dalla sua collocazione temporale rispetto alla dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il privilegio che assiste il credito del professionista, ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c., per il carattere unitario e inscindibile della prestazione professionale, sorge solo al termine del mandato, dato che solo in tale epoca il compenso matura, onde è solo a tale momento che si deve fare riferimento per stabilire se la prestazione si possa far risalire al biennio precedente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il compenso  spettante,  in particolare,  all’avvocato per la sua attività professionale va considerato in guisa da  ricomprende sia i diritti che gli onorari (con esclusione quindi delle sole spese, oneri e contributi a qualsiasi titolo dovuti), in quanto entrambi rientranti, ai  sensi del d.m. 140/2012 (nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), nella nozione unitaria onnicomprensiva di  “compenso“ dettata da tale disposizione;  nozione di compenso che, antecedentemente al predetto atto abrogativo del 31/10/2012, si riteneva, doversi, viceversa riferire ai soli onorari (attività intellettuali), in quanto i diritti (attività materiali) si consideravano maturati non al termine della prestazione, professionale, ma al compimento delle singole prestazioni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che  la determinazione del compenso non può prescindere da una valutazione globale dell'attività svolta, non è possibile ritenere dovuta la retribuzione del professionista prima del completamento della prestazione; onde, anteriormente, possono esserequindi a lui riconosciuti solo anticipi sulle spese ed acconti sul compenso.  In particolare,  nel caso dell’avvocato chiamato a rappresentare e difendere la parte in giudizio,  l’adempimento dell’obbligazione a suo carico si realizza o con il compimento dell’ultimo atto nel processo, con riferimento a ciascun grado di giudizio, oppure con la cessazione dell’incarico. Pertanto la parcellizzazione della di lui attività professionale, articolata in distinte fasi (fase di studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria, fase esecutiva), costituisce solo una regola per la determinazione del compenso,  che conserva, comunque, il suo carattere unitario al pari della stessa attività. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)     

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=13852.php

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: