Corte di Cassazione – Rimessione alle S.U. della questione dell’applicabilità o meno della sospensione feriale dei termini ai giudizi di opposizione allo stato passivo concernenti crediti di lavoro.

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Data di riferimento: 
04/05/2016

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 maggio 2016 n. 8792 – Pres. Forte, Rel. Cristiano.

Fallimento – Stato passivo – Crediti nascenti da rapporto di lavoro - Giudizio di opposizione – Regime della sospensione feriale dei termini processuali – Assoggettabilità – Questione rimessa alle S.U..

Il collegio ha ritenuto di dover rimettere alle S.U., ai sensi dell’ art. 374, terzo comma, c.p.c., la questione dell’assoggettabilità o meno al regime della sospensione feriale dei termini processuali, di cui all’art. 1 della legge 742/1969, dei giudizi, soggetti allo speciale rito previsto dagli artt. 93 e segg. L.F., laddove aventi ad oggetto l’insinuazione allo stato passivo del fallimento dei crediti nascenti da rapporto di lavoro. Ciò, in particolare, per stabilire se, l’art. 36 bis L.F.,  come introdotto dal d. lgs. 5/2006, a norma del quale non sono soggetti alla sospensione feriale i termini processuali previsti negli art. 26 e 36 L.F., prevalga sull’art. 3 della l. n. 742/1969, nella parte in cui stabilisce che la sospensione non si applica alle controversie previste dall’ art. 409 c.p.c., consentendo in tal modo di ritenere che nel nuovo regime tutti i giudizi di impugnazione dello stato passivo, ivi compresi quelli aventi ad oggetto l’accertamento di crediti di lavoro, siano soggetti ai termini di sospensione feriale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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