Tribunale di Rimini – Fallimento: inammissibilità del riconoscimento ai creditori di interessi commerciali.

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Data di riferimento: 
02/02/2015

 

Tribunale di Rimini 02 febbraio 2015 - Presd. Talia, Est. Bernardi

 

Procedure concorsuale – Art.1, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 –  Debiti oggetto della procedura - Interessi sulle transazioni commerciali – Inapplicabilità sin dall’origine – Inapplicabilità dal solo momento della declaratoria fallimentare - Limitazione non prevista - Necessario rispetto del dato letterale.

 

Fallimento –  Interessi sulle transazioni commerciali – Esclusione anche in ipotesi di crediti basati su giudicato – Differenza rispetto ai crediti sfornito di accertamento opponibile – Opponibilità solo in sede di insinuazione.

 

Il dato letterale dell’art. 1, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 in materia di lotta contro i  ritardi nei pagamenti, ai sensi del quale “le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore”, deve,  per ragioni sistematiche e di rispetto del canone costituzionale di eguaglianza, essere interpretato nel senso che risulti escluso che al creditore possano essere riconosciuti,  da parte  del Fallimento, sin dall’origine (e non solo dalla data dell’apertura della procedura) interessi commerciali per debiti oggetto della procedura e ciò in quanto laddove si è voluto limitare il decorso degli interessi a partire dal momento in cui ha avuto luogo la declaratoria fallimentare, come nel caso dell’art. 55, primo comma, L.F. per quanto concerne gli interessi legali e convenzionali relativi ai crediti chirografari, lo si è detto espressamente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Con riferimento agli interessi commerciali non può che ritenersi che l’esclusione prevista dall’ art.  1, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 231/2002, trattandosi di disposizione speciale rispetto alla previsione dell’ art. 2909 c.c., valga in relazione ad ogni credito, accertato o meno anteriormente all’apertura della procedura concorsuale, stante che l’interpretazione che fa salvi gli effetti del giudicato anteriore al fallimento si scontra con il difficilmente superabile dato interpretativo letterale che non distingue tra crediti accertati da titolo opponibile alla Procedura e altri crediti. La differenza tra credito basato su titolo opponibile al Fallimento e credito sfornito di accertamento opponibile può avere riguardo tutt’al più a profili processuali e probatori (e, dunque, ad elementi attinenti essenzialmente alla necessità, per chi non ha un titolo opponibile, di fornire in sede di insinuazione, compiuta prova dei fatti costitutivi del proprio diritto), ma non già, in assenza di una valida ratio sottostante alla base di tale distinzione,  a profili sostanziali, in quanto risulterebbe ingiustificatamente discriminatoria delle ragioni dei creditori. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13792.pdf

 

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