Corte di Cassazione – Bancarotta per distrazione: reato commesso dagli amministratori di una società fiduciaria soggetta a liquidazione coatta amministrativa. Costituzione di parte civile nel processo penale.

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Data di riferimento: 
17/03/2016

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 17 marzo 2016 n. 20108 - Pres. Massimo Vecchio , Rel. Angelo Caputo.

Società fiduciaria – Intermediazione finanziaria -  Titoli e valori ricevuti in gestione – Proprietà conservata ai fiducianti – Liquidazione coatta amministrativa della società – Accertamento dell’insolvenza – Amministratori - Disponibilità dei titoli e del denaro dei fiducianti – Distrazione –Bancarotta fraudolenta – Beni gestiti dall’impresa nell’esercizio dell’attività  – Confusione nel patrimonio - Possibile incriminazione.

Società in liquidazione coatta amministrativa - Stato di insolvenza - Procedimento per bancarotta a carico degli amministratori – Commissario liquidatore - Costituzione di parte civile - Autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione – Presupposto mancante – Irrilevanza.

Il patrimonio di una società fiduciaria è distinguibile dai titoli e dai valori dati in gestione dai fiducianti, i quali non passano in proprietà della fiduciaria se, oltre alla detenzione, la società non abbia ottenuto anche la facoltà di servirsene. Purtuttavia, laddove gli amministratori di una società fiduciaria di intermediazione finanziaria posta in liquidazione coatta amministrativa abbiano in un qualche modo ottenuto, per causa atipica del negozio o in conseguenza di reato, la disponibilità dei titoli e del denaro dei fiducianti,  la distrazione da parte degli stessi di detti strumenti finanziari e della liquidità può configurare, ai sensi dell’art. 216 L.F., un’ipotesi di bancarotta fraudolenta, in quanto a seguito di fallimento (cui, ex art. 237 L.F., la liquidazione coatta amministrativa è equiparata, in caso di accertamento giudiziale del suo stato di insolvenza) si attribuiscono al patrimonio d’impresa, oltre ai diritti suscettibili di valutazione economica, tutti i beni che hanno fatto capo all’imprenditore nella gestione della sua attività e, pertanto, anche quelli di cui ha avuto il possesso [nello specifico la Corte ha rilevato che i titoli ed il denaro degli investitori erano stati oggetto di un’interversione del possesso da parte della società fiduciaria che aveva usato quelle attività finanziarie, in palese conflitto con gli interessi dei clienti,  per l’effettuazione di operazioni particolarmente rischiose destinate a realizzare l'interesse di terzi; la qual cosa aveva determinato la confusione di quei beni nel patrimonio dell’intermediaria rendendo possibile l’incriminazione dei suoi amministratori per il delitto di bancarotta per distrazione, stante che la responsabilità per quel reato non può essere ipotizzata se non a seguito dell’accertamento della previa disponibilità, da parte degli imputati, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa e pertanto effettivamente sottratti alla garanzia dei creditori]. (Pierluigi Ferrini _ Riproduzione riservata)

La tassatività, ex art. 206 L.F., delle ipotesi nelle quali il commissario liquidatore agisce in giudizio previa  autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione (ipotesi delineate da detta norma con esclusivo riferimento all'azione ex artt. 2393 e 2394 cod. civ.) impone di ritenere che, nel procedimento per bancarotta a carico degli amministratori di una società in liquidazione coatta amministrativa dichiarata in stato di insolvenza, sia ammissibile la costituzione di parte civile del commissario liquidatore non munito di autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione. Il presupposto che la costituzione di parte civile nel processo penale sia sovrapponibile all’esercizio dell’azione di responsabilità richiamata dalla predetta norma (e che, pertanto, il commissario liquidatore debba essere autorizzato a partecipare in qualità di parte al procedimento penale) risulta escluso dal rilievo che la prima investe anche il danno non patrimoniale risarcibile, a norma dell'art. 2059 cod. civ., quando, tra l'altro, il fatto illecito sia appunto astrattamente configurabile come reato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16832.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: