Corte di Cassazione (1032/2017) – Rigetto da parte del G. D. dell’ istanza del fallito di accesso al fascicolo della procedura: ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale che ha respinto il reclamo ex art. 26 L.F.

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Data di riferimento: 
17/01/2017

Corte di Cassazione, Sez. Vi civ., 17 gennaio 2017 n. 1032 – Pres. Massimo Dogliotti, Rel. Rosa Maria Di Virgilio.

Fallimento – Istanza del fallito - Accesso al fascicolo della procedura – Mancato accoglimento da parte del G.D. – Ricorso al tribunale – Rigetto – Provvedimento non decisorio - Possibile riproposizione di un’istanza adeguata - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità.

Si deve considerare inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto dal fallito, ai sensi dell’art.111, comma settimo, Cost., nei confronti del decreto del tribunale che ha respinto il reclamo, dallo stesso anteriormente proposto ex art. 26 L.F., avverso il provvedimento del giudice delegato di rigetto della sua istanza ex art. 90 L.F. di esaminare il fascicolo fallimentare e di estrarne copia, trattandosi di provvedimento non decisorio, in quanto, attesa l’insussistenza di un illimitato diritto del fallito alla consultazione di tutti gli atti della procedura concorsuale perché subordinata, invece, alla presentazione di una specifica istanza formulata in modo da consentire non solo l’identificazione dell’istante e degli atti che intende visionare, ma anche la valutazione del concreto interesse che la giustifica, non può escludersi che il ricorrente possa proporre una nuova istanza, basandola su motivi che il giudice di merito possa considerare valida giustificazione della richiesta di consultazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17662.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: