Corte di Cassazione (7972/2016) Inclusione di un credito con prelazione in sede di discussione nel concordato preventivo e diversa valutazione in sede di accertamento del passivo nel successivo fallimento.

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Data di riferimento: 
20/04/2016

Cassazione civile, sez. I, 20 Aprile 2016, n. 7972. Pres. Aniello Nappi – Rel. Antonio Didone.

Concordato preventivo - Ammissione provvisoria in via privilegiata ai soli fini del voto di un credito - Mancata approvazione del concordato e dichiarazione di fallimento - Formazione del passivo - Valutazione circa la sussistenza di un credito incluso fra quelli aventi diritto di prelazione – Autonomia rispetto alla decisione avvenuta in sede di concordato – Sussistenza.

I provvedimenti adottati dal giudice delegato, in sede di discussione del concordato preventivo, riguardo alla sussistenza ed al rango dei vari crediti hanno la sola funzione di stabilire se ed in quali limiti spetti il diritto di voto ai fini dell'approvazione del concordato stesso, sicché non pregiudicano le pronunce definitive sulla esistenza dei crediti medesimi. Pertanto, l'inclusione di un credito, nell'adunanza di cui all'art 174 l.fall., tra quelli aventi diritto di prelazione e, come tali, privi del diritto di voto, non preclude, in sede di accertamento del passivo del fallimento dichiarato per la mancata approvazione del concordato, la possibilità di un'autonoma valutazione circa la sussistenza e la natura del credito relativo. (massima ufficiale)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18497.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: