Corte di Cassazione (20146/2018) - Fallimento : insinuazione al passivo da parte della locatrice dei crediti conseguenti al mancato sgombero da parte del conduttore dell'immobile pur coattivamente resole ex art. 608 c.p.c.

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Data di riferimento: 
30/07/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 luglio 2018 n. 20146 -  Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Massimo Falabella.

Fallimento di conduttore di immobile – Precedente avvenuto rilascio coattivo – Beni ingombranti – Mancata rimozione – Ufficiale giudiziario – Custodia –  Inutilizzabilità dell'immobile -  Danni contrattuali ed extracontrattuali – Locatrice - Azioni volte ad evitarli o limitarli - Uso dell'ordinaria diligenza – Comportamento dovuto – Attività gravose o eccezionali – Mancata esecuzione -  Svolgimento  non richiesto – Condotta non ascrivibile a tolleranza - Insinuazione al passivo - Diritto a risarcimento.

L’obbligazione di restituzione dell’immobile locato, prevista dall’art. 1590 c.c., resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione, sicché la mora e gli effetti dell’art. 1591 c.c., si producono anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili del conduttore che non debbano consegnarsi al locatore, a nulla rilevando che il rilascio sia avvenuto coattivamente ex art. 608 c.p.c., atteso che la formale chiusura del processo esecutivo non determina l’automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione.

Ove eseguite le operazioni esecuitive per il rilascio coattivo dell'immobile, all' interno di questo permangano beni, precedentemente entrati nel possesso o nella detenzione del conduttore, che sono stati affidati ad un custode giudiziario [nello specifico, ai sensi dell'art. 609, primo comma, c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla novella introdotta con il D. L. 132/2014], lo stazionamento degli stessi nei locali non può ascriversi ad una tolleranza del locatore, dal momento che tale situazione è determinata dalle esigenze di custodia, di cui si fa carico il soggetto all'uopo incaricato e non dalla condotta dell'avente diritto al rilascio in quanto tale.

Ai fini della completa risarcibilità dei  danni subiti dal creditore, l'art. 1227, secondo comma, c.c., nel porre la condizione dell'inevitabilità, da parte del creditore,  con l'uso dell'ordinaria diligenza, impone anche una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, ma nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, sono ricomprese soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Principi di diritto) [nello specifico, la Corte, ad onta della difforme attestazione contenuta nel verbale di rilascio dell'immobile locato, come redatto dall'ufficiale giudiziario incaricato di procedere all'esecuzione coattiva di cui all' art. 608 c.p.c., ed in difformità di quanto deciso dai giudici del merito, ha pertanto desunto che, al fine dell'ammissione al passivo dei crediti della locatrice, dovesse assumere concreto rilievo la mancata rimozione degli  ingombranti e voluminosi beni, collegati a fili e condutture, che vi erano custoditi, stante che tale omesso sgombero risultava, pur dopo il rilascio coattivo dell'immobile, idoneo ad ostacolare la fruizione dello stesso da parte della locatrice, onde questa doveva ritenersi, fino al momento dell'avvenuta rimozione ad opera della conduttrice delle cose che ancora occupavano l'immobile locato al momento del di lei  fallimento, giustamente contrattualmente creditrice ex art. 1591 c.c., nei confronti di questa, nonché extra contrattualmente, in seguito all'apertura della procedura concorsuale, nei confronti del fallimento, per la proseguita temporanea occupazione senza titolo di quell'immobile]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2020146.2018_0.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: