Corte d'Appello di Filenze – Concordato preventivo: possibilità che l'udienza ex art. 162 L.F. si tenga, prima della decisione collegiale, avanti al G.D. Inammissibilità del mutamento per iniziativa del proponente dell'attestatore.

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Data di riferimento: 
07/03/2018

Corte d'Appello di Firenze, 07 marzo 2018 – Pres. Edoardo Enrico Alessandro Monte, Rel. Domenico Paparo.

Concordato preventivo – Proposta - Udienza ex art. 162 L.F. - Svolgimento delle attività -  Delega al G.D. -  Ammissibilità – Decisione finale – Necessaria collegialità.

Concordato prevenivo – Proponente – Nomina di un secondo attestatore – Precedente relazione - Modifica o integrazione – Sostituzione non necessaria – Inammissibilità.

Deve escludersi la fondatezza, in sede di ricorso ex art. 18 L.F., dell’eccezione, sollevata dalla società dichiarata fallita a seguito della pronuncia di inammissibilità della sua domanda di concordato preventivo, relativa all’essersi tenuta l’udienza ex art. 162 2° comma L.F. davanti al Giudice Delegato e non davanti al Tribunale in quanto non vi è ragione per non ritenere delegabili le attività collegiali, come previsto, ad es., dall’art. 350 c.p.c., e considerato comunque che la norma prevede la collegialità solo della decisione. (Pierluigi Ferrinim – riproduzione riservata)

Deve essere radicalmente escluso che l’imprenditore che propone istanza di concordato preventivo, quando non vi sono modifiche sostanziali della proposta o del piano da apportare, possa integrare la relazione dell’attestatore con quella di altro professionista o anche mutare la persona dell’attestatore; ciò in quanto la legge ha consentito all’imprenditore che intenda proporre un concordato preventivo la libera scelta del professionista che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, ragion per cui costituisce conseguenza minima del principio di responsabilità delle proprie scelte ritenere che egli non possa di sua iniziativa vanificare l’operato del professionista da lui liberamente scelto [nel caso specifico, il secondo attestatore aveva unicamente modificato, aumentandola oltre il 20%, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari giudicata insufficiente dal primo professionista incaricato della verifica della fattibilità del piano concordatario, e tale variazione è stata dalla Corte considerata inammissibile in quanto non sufficiente a giustificare la di lui sostituzione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20426 b

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: