Corte di Cassazione (40477/2018) - Bancarotta fraudolenta: dichiarazione di fallimento da considerarsi quale elemento costitutivo del reato e quale momento consumativo dello stesso ai fini del riconoscimento dell'indulto.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 12 settembre 2018 n. 40477 - Pres. Maria Vessichelli, Rel. Rossella Catena.
Bancarotta fraudolenta – Dichiarazione di fallimento – Elemento costitutivo del reato – Diverso orientamento giurisprudenziale - Condizione di punibilità – Considerazione da escludersi.
Bancarotta fraudolenta – Dichiarazione di fallimento – Momento consumativo del reato – Riconoscimento dell'indulto – Riferimento necessario.
In tema di bancarotta, la dichiarazione di fallimento va considerata, pur in presenza di un diverso recente orientamento giurisprudenziale, come elemento costitutivo del reato e non come condizione di punibilità in quanto si deve ritenere che il reato possa ritenersi ontologicamente integrato in tutti i suoi elementi costitutivi solo nel caso in cui il soggetto, che abbia commesso in precedenza attività di sottrazione di beni aziendali, sia dichiarato fallito. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata) Stante che la dichiarazione di fallimento si deve considerare quale elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta e non come condizione obiettiva di punibilità, al fine del riconoscimento del beneficio dell'indulto, il momento costitutivo di quel reato deve farsi risalire alla data di detta pronuncia e non a quello in cui le condotte distrattive si sono verificate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento in particolare alla prima massima cfr. in senso contrario in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. V pen., 22 marzo 2017 n. 13910 https://www.unijuris.it/node/3349]
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.pen_.40477.2018%20prima%20parte.pdf
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.pen_.40477.2018%20seconda%20parte.pdf