Corte di Cassazione (13910/17) – Bancarotta distrattiva prefallimentare: condizione di punibilità rappresentata dalla sentenza dichiarativa del fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 22 marzo 2017 n. 13910 – Pres. Maurizio Fumo, Rel. Giuseppe De Marzo.
Bancarotta distrattiva pre-fallimentare - Sentenza dichiarativa di fallimento - Elemento costitutivo del reato – Esclusione - Mera condizione oggettiva di punibilità – Evento che incide sul decorso della prescrizione e sulla competenza – Indici qualificati di insolvenza - Azione penale- Esercizio possibile.
Non costituisce elemento costitutivo del reato ex art. 216 L.F. di bancarotta distrattiva pre-fallimentare la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento in quanto la stessa ha funzione di mera condizione oggettiva di punibilità; consistendo in una pronuncia giudiziaria essa si pone infatti come evento successivo e comunque esterno alla condotta distrattiva, che, in quanto tale, determina il dies a quo della prescrizione ex art. 158 c.p. e vale a radicare la competenza territoriale che va riconosciuta al giudice del luogo in cui tale pronuncia è stata emessa [alla luce di ciò va ribadito che risulta irrilevante l’accertamento del nesso eziologico e psicologico tra le condotte distrattive poste in essere e la successiva situazione di insolvenza che risulta determinante per la pronuncia di fallimento]. La miglior riprova che l’offensività del reato di bancarotta distrattiva prefallimentare sussista a prescindere dalla dichiarazione di fallimento va ravvisata nel fatto che l’azione penale, ai sensi dell’art. 238, comma secondo, L.F., può, come in altre ipotesi di reato ex artt. 216, 217, 223 e 224 L.F., essere esercitata anche prima della dichiarazione di fallimento, in presenza degli indici qualificati della oggettiva situazione di insolvenza previsti dall’art.7 L.F. ed in ogni altro caso in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.13910.2017pdf.pdf