Corte di Cassazione (30516/2018) – Onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità qualora i bilanci degli ultimi tre esercizi vengano ritenuti inattendibili da parte del giudice.

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Data di riferimento: 
23/11/2018

Cassazione civile, sez. I, 23 Novembre 2018, n. 30516. Pres. Antonio Didone, rel. Alberto Pazzi.

Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. –Valore probatorio dei bilanci degli ultimi tre esercizi –– Prudente apprezzamento di inattendibilità da parte del giudice – Onere probatorio a carico del debitore.

In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell'attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l'imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21097.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: