Tribunale di Roma – Fallimento e stato passivo: ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da un creditore per tutelare il suo credito in sede di riparto in attesa della decisione del tribunale in merito alla di lui opposizione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
02/04/2019

Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 02 aprile 2019 – Giudice istruttore Maria Luisa De Rosa.

Stato passivo – Creditore – Impugnazione – Decisione non ancora intervenuta – Chiusura del fallimento – Riparto dell'attivo – Opponente – Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Proposizione – Scopo – Ottenimento di una pronuncia urgente – Riconoscimento di una cautela innominata – Ammissibilità.

Dal momento che l'esistenza di una controversia afferente l'ammissione di un credito al passivo fallimentare di per sé non impedisce né il riparto dell'attivo, né la chiusura della procedura, si deve ritenere che sia concesso al creditore opponente, che si era insinuato al passivo per vedersi riconoscere alcuni compensi professionali ed di contribuzione INPS senza che la sua richiesta trovasse accoglimento, di proporre, in attesa che la sua impugnazione venga decisa, un ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere la pronuncia di un provvedimento urgente che gli riconosca una cautela innominata, in quanto tale avente i caratteri della residualità, strumentalità, atipicità, e anticiparietà delle misura, che gli consenta la conservazione della relativa quota nell'ambito del piano di reparto. Ciò, stante che non possono considerarsi forme di tutela specifica del creditore opponente nè quella prevista dall'art. 116 L.F., consistente nella possibilità  per i creditori di muovere contestazioni avverso il rendiconto del curatore per essere venuto meno ai suoi doveri, nè quella dell'impugnazione del reclamo ex art. 36 L.F.  al giudice delegato,  come previsto dall'art. 110, terzo comma, L.F.  contro il progetto di reparto dello stesso curatore, in quanto una tale iniziativa darebbe vita ad una nuova diversa  fase giudiziaria di opposizione,  e stante, inoltre, che tra le quattro tassative ipotesi  in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 113 L.F., è necessario disporre accantonamenti figura, appunto, quella del creditore opponente a favore delle quale sono disposte misure cautelari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21506.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: