Tribunale di Firenze – Legittimazione del Commissario Giudiziale ad esperire azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori nel corso di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni.

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Data di riferimento: 
22/05/2019

Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, 22 maggio 2019 – Pres. Rel. Niccolò Calvani, Giud. Roberto Monteverde e Laura Maione.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Commissario giudiziale – Azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori – Legittimazione indiscriminata – Esclusione.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Rapporti ceduti ai creditori – Facoltà per il CG di esperire azione azione di responsabilità – Costituzione di parte civile – Ammissibilità nei limiti previsti dal piano.

Deve escludersi che, nel corso di un concordato preventivo con cessione dei beni, il commissario giudiziale possa ritenersi pacificamente legittimato  ad esperire nei confronti degli amministratori  l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. o quella spettante ai creditori sociali nei confronti degli stessi ai sensi dell'art. 2394 c.c.; ciò in quanto a differenza del curatore, che ha il potere di gestire, sia dal lato attivo che passivo, l'universalità dei rapporti giuridici del debitore, tranne quelli che attingono a diritti personali, onde qualunque situazione emerga nel corso della procedura, anche se ignorata al suo avvio, è già ab origine compresa nella di lui area di intervento sostanziale e processuale, il commissario giudiziale non ha poteri gestori generalizzati e non subentra nei diritti dei creditori, ma esercita ex art. 167 L.F. mere funzioni di controllo che non comportano l'attribuzione di facoltà non conferitegli per legge. Al riguardo si rileva che l'art. 146 L.F., che prevede l'esperimento dell' azione ex art. 2393 c.c. in sede fallimentare, non risulta richiamato nel contesto della normativa relativa alla procedura di concordato preventivo; che  l'art. 2394 bis c.c., nello stabilire a chi competa l'esercizio delle azioni di responsabilità in ambito concorsuale, fa esplicito riferimentro alle sole procedure  di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa  e di amministrazione strordinaria; e che neppure l'art. 240 L.F., pur includendo il commissario giudiziale tra i soggetti che possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali per i reati contemplati dal titolo VI della legge fallimentare, non si può ritenere possa comportare una generale legittimazione dello stesso ad agire in responsabilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel concordato con cessione dei beni, si deve ritenere che sia affidata al commissario giudiziale la gestione di quei soli rapporti ceduti dal debitore ai creditori (che possono anche essere tutti, ma perché tutti individualmente indicati e non quali elementi di un universum), sicché eventuali ulteriori rapporti, inizialmente sconosciuti ma emersi nel corso della procedura, ne restano fuori. Dentro il perimetro di azione delimitato dal piano si potrebbero allora riconoscere  diritti collettivi, azioni “di massa” e una legittimazione autonoma del commissario, ma solo, appunto, all’interno di quell’area, corrispondente all’estensione dei poteri assegnatigli; ragion per cui la facoltà di costituzione di parte civile ex art. 240 L.F. potrà essere a questi riconosciuta, solo se il diritto di credito al risarcimento esercitabile con l’azione sociale ex art. 2393 c.c. sia compreso nel patrimonio ceduto dal debitore alla massa creditoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21761.pdf

[Nello specifico, il Tribunale ha ritenuto non convincente l'eccezione sollevata  dalla società in concordato che, a sostegno della compatibilità dell'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del commissario giudiziale con le funzioni di controllo allo stesso spettanti  e, pertanto, della legittimità dell'azione da questi intentata nei confronti degli amministratori,  ha citato un dato normativo vigente (l'art. 240 L.F., trasfuso nell'art. 347 Codice della Crisi, peraltro non ancora entrato in vigore)  e un dato normativo di prossima vigenza (l'art. 115 CdC), perché, ad avviso dell'Organo Giudicante, i riferimenti alle future norme non autorizzavano a desumere dalle novità da esse apportate principi integrativi delle norme attuali, dovendo i problemi interpretativi che tali nuove disposizioni comportano essere affrontati quando entreranno in vigore].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: